ALTRE NOVITA’ IN PARZIALE ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

IRPEF

Viene prevista per il solo periodo d’imposta 2024 una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote.

Per il solo anno 2024 vige la seguente ripartizione:

Fino a 28.000 euro                                                  23%

Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro               35%

Oltre 50.000 euro                                                    43%

 

Pertanto lo scaglione da 15.000 euro a 28.000 euro con aliquota 25% è momentaneamente soppresso in attesa della riforma organica del Testo Unico delle imposte sui redditi.

 

MAGGIORE DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Il costo per personale assunto a tempo indeterminato nel corso del 2024 è maggiorato, ai fini della deduzione fiscale, di un importo pari al 20% dell’incremento occupazionale

L’agevolazione spetta a imprese e professionisti già in attività al 1/1/2023.

Sono invece escluse le imprese in liquidazione.

 

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/24 sia superiore al numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2023.

L’incremento è pari al minore tra il costo dei nuovi assunti e l’incremento del costo del personale nel conto economico (confronto tra il 2024 e il 2023).

Se a fine 2024 il numero dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) è inferiore o pari a quelli mediamente occupati nel 2023, non spetta la deduzione.

Se il nuovo assunto fa parte di categorie svantaggiate il suo costo, per il calcolo dell’agevolazione, sarà aumentato di un coefficiente emanato con apposito decreto.

 

NUOVA MISURA DEL TASSO LEGALE (D.M. 29/11/2023)

Il tasso legale d’interesse scende a partire dal 1/1/2024 dal 5% al 2,5%

 

In materia fiscale, gli interessi legali vengono utilizzati, ad esempio, per:

– la regolarizzazione spontanea di errori ed omissioni (ravvedimento operoso)

– il pagamento rateale di somme dovute a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza

– per il tardivo versamento di contributi previdenziali e assistenziali

– per il calcolo del diritto di usufrutto ai fini delle imposte indirette.

 

NUOVE SCADENZE – D.LGS. 1 DEL 08/01/2024

I versamenti rateali delle imposte sui redditi a saldo e in acconto vengono modificati prevedendo come ultima data di versamento il 16 dicembre anziché il 30 novembre.

Tali versamenti sono previsti il giorno 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, unificando quindi le scadenze anche per i soggetti non IVA.

Si prevede l’anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Le dichiarazioni dei redditi per persone fisiche e società dovranno essere inviate entro il 30 settembre di ogni anno.

Le imposte e contributi potranno essere pagate anche con il sistema PagoPA. Tale possibilità per diventare operativa necessiterà di un provvedimento attuativo.

Le disposizioni di cui sopra sono già in vigore per la prossima dichiarazione dei redditi 2024 per l’anno d’imposta 2023.

 

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti sulle tematiche di interesse

 

per scaricare il pdf clicca qui