AL VIA L’ASSEGNO “PONTE” DAL 1° LUGLIO FINO A FINE ANNO
Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DL 79/2021, con cui il Governo mette in campo un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno ponte), finalizzato appunto a sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, dopo il rinvio dell’attuazione della legge delega 46/2021 istitutiva dell’assegno unico e universale.
Quest’ultimo, destinato a diventare operativo a partire dal 2022, determinerà la graduale soppressione delle misure indicate dall’art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare (si veda “L’assegno unico e universale è legge” del 7 aprile 2021); l’assegno ponte, operativo dal prossimo 1° luglio al 31 dicembre 2021, coesisterà invece con le citate misure e spetterà, come detto, alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore, come ad esempio i lavoratori autonomi.
Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui, mentre il richiedente stesso deve rispettare uno di questi requisiti:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- Essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L’assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia, come indicato nella stessa tabella allegata al decreto, in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli (fino a un importo massimo di 217,80 euro), con una maggioranza del 30% dell’importo unitario dell’assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli, e di 50 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.
Ai sensi dell’art. 3 del DL 79/2021, si dispone che le domande diano diritto all’assegno a partire dal mese di presentazione delle stesse, mentre quelle presentate entro il 30 settembre 2021 daranno diritto alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; il diritto alla misura spetta anche ai percettori di reddito di cittadinanza e di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni e Comuni. Le modalità verranno definite dall’INPS entro il prossimo 30 giugno.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente, fatto salvo il caso in cui quest’ultimo sia percettore di reddito di cittadinanza, per cui l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno in esame, congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza (con carta RdC), fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
Assegni al nucleo familiare maggiorati fino al 31 dicembre
Come detto, la piena operatività dell’assegno unico e universale porterà alla soppressione dell’assegno al nucleo familiare, fino ad allora, il DL in esame dispone che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore vengano maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.