BONUS BEBÈ AL VIA

L’Inps, con la circolare n. 93 dell’8 maggio 2015, rende noto che da lunedì 11 maggio 2015 è possibile presentare le domande per poter fruire dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un ISEE, in corso di validità, con un valore non superiore a 25.000 euro annui.

L’assegno decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto dall’INPS in rate mensili da 80 euro fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo.

Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili da 160 euro con le stesse decorrenze e durate.

La domanda per il riconoscimento della prestazione deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: WEB; Contact Center Integrato; Patronati. Il servizio d’invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso sul sito www.inps.it: Home page > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, per questi casi, il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per quelle interessate dal periodo transitorio, oltre il 27 luglio 2015 – l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.