“BUONA SCUOLA”: NOVITA’ FISCALI

CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Concessione di un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro:
• destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione;
• per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

SOGGETTI BENEFICIARI
Il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L. 107/2015 è riconosciuto:
• alle persone fisiche;
• agli enti non commerciali;
• ai soggetti titolari di reddito d’impresa.

AMBITO TEMPORALE
Il credito d’imposta si applica per gli anni 2015, 2016, 2017.

AMMONTARE MASSIMO DELLE EROGAZIONI AGEVOLABILI
Le erogazioni liberali danno diritto al credito d’imposta nel limite di spesa annua di 100.000 euro.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari al:
• 65% delle erogazioni liberali effettuate negli anni 2015 e 2016;
• 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2017.
• Il credito andrà ripartito comunque in tre quote annuali di pari importo.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Per le modalità obbligatorie di versamento delle erogazioni agli istituti scolastici si attende un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Soggetti titolari di reddito d’impresa
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta, previa ripartizione in tre quote annuali, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
Soggetti non titolari di reddito d’impresa
Con riferimento alle persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, la fruizione del credito d’imposta dovrebbe invece avvenire nella dichiarazione dei redditi.

ATTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI VERSATE
Le somme versate a titolo di erogazioni liberali sono riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’erogazione alle scuole beneficiarie.
Una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
I soggetti beneficiari delle suddette erogazioni devono dare pubblica comunicazione:
• dell’ammontare delle somme ricevute;
• della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse.

Tale comunicazione deve avvenire:
• tramite il proprio sito Internet istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile;
• nel portale telematico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
• nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs. 196/2003).

DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER LE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA
Viene ampliata la norma in relazione alla detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica.

FREQUENZA DI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE
La detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza:
• delle scuole dell’infanzia (ex asili o scuole materne);
• del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
• delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62.

Ammontare massimo delle spese detraibili
La nuova detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente. La detrazione massima per alunno o studente è quindi pari a 76,00 euro (19% di 400,00).

Scuole non statali
In relazione alle scuole non statali, non è più previsto che gli oneri detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali, fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro.

FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Nessuna modifica alla normativa fiscale sulle tasse universitarie che continuano ad essere detraibili nel limite della misura stabilita per le università pubbliche.

FREQUENZA DI ASILI NIDO
Nessuna modifica alla normativa fiscale sulle rette per asili nido (19% della spesa sostenuta con un massimo di 632 euro per ogni figlio, pertanto detrazione massima 120 euro).