CERTIFICAZIONE UNICA

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il D.Lgs n. 175 del 21 novembre 2014 recante semplificazioni fiscali di rilevante interesse per aziende, professionisti e lavoratori.

Fra le altre novità si segnala che da tale data entra in vigore la Certificazione Unica, che dal 2015 sostituirà il Cud facendo risultare in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera (lavoratori autonomi).

La Certificazione Unica è uno dei tasselli fondamentali della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati, prevista dal decreto semplificazioni, che dovrà essere consegnata al sostituito entro il 28 febbraio di ogni anno.

Gli importi da indicare nella nuova dichiarazione precompilata saranno inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate in base ai dati conosciuti attraverso la certificazione dei redditi che i sostituti d’imposta dovranno obbligatoriamente inviare alla stessa, esclusivamente per via telematica, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti.

In caso di omessa, tardiva o errata compilazione è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione.

La nuova certificazione non si chiama più CUD, ma CU, poiché il sostituto d’imposta dovrà utilizzarla non solo per i dipendenti ma anche per i lavoratori autonomi.

Nel nuovo modello, ed è la vera novità, troveranno infatti spazio anche le ritenute dei lavoratori autonomi, ad esempio dei professionisti che effettuano consulenze presso le aziende, andando pertanto a sostituire la certificazione dei compensi degli autonomi attualmente elaborate su semplice carta intestata dell’azienda. L’impresa figurerà pertanto come datore di lavoro del professionista autonomo ed emetterà una certificazione (CU) nei suoi confronti che poi dovrà inviare telematicamente anche all’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo onere di trasmissione non sostituisce comunque la presentazione del modello 770 dei sostituti d’imposta.

Entro il 15 aprile del prossimo anno, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili ai contribuenti i modelli precompilati sulla base dei dati disponibili nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, di quelli desumibili dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta nonché di quelli comunicati da soggetti terzi (come ad esempio enti previdenziali, banche ed assicurazioni).

Il contribuente potrà accettare il modello “proposto” dall’Amministrazione oppure apportarvi modifiche.

Alla luce di quanto esposto precisiamo quanto segue:

Sezione redditi di lavoro dipendente e assimilato: nel nuovo modello potranno essere certificate solo le retribuzioni effettivamente corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, per evitare che la certificazione sia considerata errata e quindi passibile di sanzione di € 100 cad., le aziende dovranno comunicare allo Studio, unitamente alle presenze di dicembre, le retribuzioni eventualmente non corrisposte.

Sezione redditi di lavoro autonomo: la novità della certificazione unica è che vi rientrano anche i compensi e le provvigioni corrisposti ai lavoratori autonomi entro il 31 dicembre.

Il nostro Studio si mette a disposizione per la sola trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate a fronte del ricevimento, tassativamente entro il 10/02/2015, del modello CU già compilato meccanograficamente. I relativi costi di invio andranno valutati caso per caso con lo Studio.

Si comunica sin d’ora che lo Studio non potrà essere ritenuto responsabile della corretta compilazione delle certificazioni, poiché non è in possesso di alcun dato contabile per poterle controllare.

Per poter dare alle aziende la possibilità di conoscere i dati che vengono richiesti, Vi invitiamo a scaricare il PDF in alto a destra contenete bozza della certificazione unica, posizionandosi nella sezione “lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.