Il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 ha modificato le presunzioni relative alla prova del trasferimento dei beni da un Paese comunitario all’altro in base alle quali dette cessioni sono non imponibili IVA ex art. 41 D.L. 331/1993.
Preliminarmente è bene avere presenti i requisiti di base che devono sussistere per poter qualificare una cessione come “cessione intra-comunitaria”:
- Cedente e Cessionario devono essere soggetti passivi IVA nei due rispettivi stati membri di appartenenza;
- La cessione deve essere onerosa e deve comportare il trasferimento della proprietà dei beni;
- Vi deve essere l’effettivo trasferimento fisico della merce da uno Stato membro ad un altro.
Oltre a tutti questi presupposti, è necessario che ricorrano specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova nei modi e nei tempi che vedremo tra poco. Dette condizioni sono differenti a seconda che il trasporto dei beni in altro Stato membro sia effettuato dal soggetto cedente o dal soggetto cessionario. Successivamente vedremo quali sono gli elementi di prova.
Trasporto a cura del venditore
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente certifica che il trasporto è stato eseguito da lui o da un soggetto terzo per suo conto e deve essere in possesso:
- di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
- di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
Trasporto a cura dell’acquirente
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario:
1) che il venditore sia in possesso di una dichiarazione scritta dell’acquirente con la quale quest’ultimo certifichi che la merce è stata trasportata o spedita dall’acquirente stesso o da un terzo per suo conto e che identifichi il Paese membro di destinazione.
Tale dichiarazione deve riportare:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Tale dichiarazione deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
2) oltre alla dichiarazione il venditore deve essere in possesso di:
- almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure;
- di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
Vediamo ora quali sono gli elementi di prova dei gruppi a) e b) .
Elementi di prova
Gruppo A – documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni
- documento di trasporto o lettera CMR riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
Gruppo B – altri documenti
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.