COMUNICAZIONE PREVENTIVA VOUCHER

La presente per informarvi che è entrata in vigore la norma che prevede l’obbligo da parte del committente imprenditore o professionista di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa con voucher, tramite sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro contenente le seguenti informazioni:

 denominazione, sede legale e codice fiscale dell’azienda
 dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore
 luogo della prestazione lavorativa
 giorno e ora di inizio e di fine della prestazione.

Le imprese agricole, invece, dovranno effettuare tale comunicazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

In mancanza di chiarimenti da parte del MInistero del Lavoro si ribadisce che, prudenzialmente, la comunicazione dovrà essere effettuata tramite un messaggio di posta elettronica alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti (per Bologna e provincia, la mail è dtl.bologna@pec.lavoro.gov.it mentre, per le imprese che operano in altre provincie, gli indirizzi PEC sono consultabili all’indirizzo www.lavoro.gov.it).

Si evidenzia che per la mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui non è stato assolto l’obbligo di comunicazione.

Qualora la prestazione lavorativa si protragga oltre la fine dell’orario già comunicato si ritiene necessario effettuare, entro l’orario suddetto, una ulteriore comunicazione specificando nell’oggetto che si tratta di un’integrazione di quella precedente ed evidenziando il nuovo orario di fine della prestazione.