Il 13 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30/2021 che prevede nuove restrizioni per fronteggiare i rischi sanitari e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
In particolare, l’art. 2 “Congedi per genitori e bonus baby-sitting” prevede misure da applicare fino al 30 giugno 2021.
Genitore lavoratore dipendente
- Figlio convivente minore di 16 sedici anni (comma 1)
Il
genitore, alternativamente all’altro, può svolgere la prestazione di lavoro
in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in
parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della
azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di
contatto ovunque avvenuto.
- Figlio minore di 14 anni (commi 2 e 3)
Nelle
sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in
modalità agile, il
genitore alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per
un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– della quarantena del figlio,
con riconoscimento, per i periodi di astensione fruiti in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa previsti, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, c.1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
- 1 gennaio 2021 – 13 marzo 2021 (comma 4)
Gli
eventuali periodi di congedo parentale (ex maternità
facoltativa) fruiti dai genitori, a far data da 1 gennaio 2021 e fino al 13
marzo 2021, durante i periodi di:
– sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– durata della quarantena del figlio,
possono essere convertiti a domanda nel nuovo ulteriore congedo con diritto alla suddetta indennità e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.
- Figli di età compresa fra 14 e 16 anni conviventi (comma 5)
Nelle
sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in
modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha
diritto, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla:
– durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– nonchè alla durata della quarantena del figlio, di astenersi dal lavoro senza corresponsione
di retribuzione o indennità nè riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto
alla conservazione del posto di lavoro.
Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato
- Figli conviventi minori di anni 14 (comma 6)
- I Genitori possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il bonus è:
–
erogato mediante il libretto famiglia,
– in alternativa, erogato direttamente al richiedente, per la comprovata
iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi
socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e
ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
– riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente
alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei
beneficiari,
– fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e
comunque in alternativa alle misure introdotte.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
- Alternatività tra genitori (comma 7)
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire di astensioni o del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle nuove misure.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, distinti saluti.