Lo scorso venerdì 12 novembre è entrato in vigore il D.L. 157/2021 che ha portato sostanziali modifiche alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.
L’intervento normativo appare come una reazione al sistema delle frodi che sono state notate nell’ambito delle operazioni di cessione dei crediti e degli sconti in fattura, tant’è che verranno previsti controlli incrociati con i dati delle fatture inviati all’Agenzia delle Entrate.
In particolare viene esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni previste per tutti i bonus in edilizia (interventi di recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate, efficienza energetica, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica), ma ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi.
Vengono infatti introdotti valori massimi stabiliti per talune categorie di beni che saranno resi noti con l’emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica entro 30 giorni dalla data di conversione del D.L. 157/2021.
Infine, ma non per importanza, viene estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abitati a tutte le agevolazioni edilizie.
Restano escluse dall’asseverazione di tale congruità soltanto quelle che saranno recuperate direttamente in dichiarazione dal contribuente.
Lo studio è a disposizione per chiarimenti.