Dal 1° luglio 2018 viene abolita la carta carburante

Dal 1° Luglio 2018 verrà abolita la carta carburante. Per detrarre l’Iva e dedurre il costo relativi all’acquisto di benzina e gasolio sarà inoltre obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.
Esaminiamo le novità con ordine:

  1. l’obbligo della fattura elettronica dal prossimo 1 luglio riguarda solo le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. Pertanto per le cessioni di carburante per uso diverso (ad esempio riscaldamento, attrezzi agricoli e da giardinaggio) non vige tale obbligo fino al prossimo anno;
  2. nella fattura elettronica per i carburanti non sarà obbligatorio indicare elementi come ad esempio la targa, il modello o telaio dell’autoveicolo e i Km (era invece obbligatoria tale indicazione nella scheda carburante) e verrà recapitata tramite PEC, all’indirizzo indicato al proprio fornitore;
  3. se sono effettuate più operazioni di natura diversa nella stessa fattura (ad esempio rifornimento di carburante e contestualmente il lavaggio dell’autoveicolo), la fattura elettronica si rende obbligatoria per l’intero documento;
  4. non è necessario richiedere la fattura elettronica per ogni rifornimento, ma sarà possibile ricomprendere gli acquisti di carburante effettuati nel corso dello stesso mese in un unico documento e ricevere elettronicamente la fattura differita (entro il giorno 15 del mese successivo). Questo a condizione che le singole cessioni di carburante siano state accompagnate da un documento, analogico o digitale, idoneo a identificare l’acquisto (ad esempio i buoni consegna nominativi rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  5. per la deduzione del costo sostenuto e la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di carburante, oltre ad avere la fattura elettronica, è necessario utilizzare mezzi di pagamenti tracciabili (si tratta degli assegni bancari e postali sia circolari che non, dei vaglia cambiari e postali e dei mezzi elettronici), non sarà più ammesso l’utilizzo del contante.
    Si precisa che le carte di credito/debito e prepagate costituiscono mezzi di pagamento idonei anche qualora si riferiscano al soggetto interessato per via indiretta. Ad esempio è deducibile per il datore di lavoro il costo del carburante pagato dal dipendente (con la sua carta elettronica) e a quest’ultimo rimborsato tramite bonifico (non è ammesso l’uso del contante) unitamente alla retribuzione. Costituisce altresì mezzo idoneo per la deducibilità l’acquisto mediante smartphone/tablet (e altre card elettroniche e app di ultima generazione) che consenta l’addebito diretto del costo in conto corrente o su carta di credito. In entrambi gli esempi, infatti, il pagamento è pienamente riconducibile al soggetto passivo.

Detto questo le strade percorribili sono due:

  • pagare di volta in volta con mezzo elettronico preoccupandosi di richiedere ad ogni rifornimento la fattura elettronica (o mese per mese la fattura elettronica differita), che sembra essere una soluzione poco pratica;
  • oppure stipulare un contratto con una compagnia petrolifera che permette di effettuare pagamenti periodici direttamente a quest’ultima, senza sostenere alcun esborso in sede di rifornimento presso gli impianti di distribuzione.
    Tale tipologia di contratto è soggetta all’emissione della fattura elettronica solo laddove il cliente sia vincolato a rifornirsi presso i distributori affiliati alla casa petrolifera prescelta (buono monouso).