È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 13.07.2018, n. 161, il D.L. 12.07.2018, n. 87, cosiddetto Decreto Dignità recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, in vigore dal 14.07.2018.
Si sintetizzano le principali disposizioni relative ai rapporti di lavoro
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato – Artt. 1 e 3, c. 2
• Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
• Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 (anziché 36) mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
• Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione di una delle esigenze indicate in precedenza, in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto, tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.
• Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni sopra indicate.
• Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni sopra indicate.
• I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni indicate.
• Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 (anziché 5) volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5° proroga.
• L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni (anziché 120) dalla cessazione del singolo contratto.
• Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14.07.2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
• Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al 14.07.2018.
• In caso di rinnovo del contratto, il contributo addizionale (attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) a carico del datore di lavoro (art. 2, c. 28 L. 92/2012) è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Le disposizioni non riguardano i contratti a chiamata.
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro – Artt. 2, 1, c. 3 e 3, c. 2
• In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il contratto a termine.
È esclusa l’applicazione delle disposizioni relative a:
- numero complessivo di contratti a tempo determinato;
- diritti di precedenza del lavoratore assunto a tempo determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro.
• Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al 14.07.2018.
• Per i rapporti in somministrazione a termine, in caso di rinnovo del contratto, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (art. 2, c. 28 L. 92/2012) è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo.
Indennità di licenziamento ingiustificato contratto a tempo determinato – Art. 3, c. 1
• Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 (anziché 4) e non superiore a 36 (anziché 24) mensilità.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, si precisa che trattandosi di decreto legge potrebbero, in fase di conversione in legge, intervenire delle modifiche, sarà nostra cura informarvi tempestivamente.