DECRETO AIUTI

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 50/2022 – “Decreto aiuti” – che prevede l’erogazione di un importo a titolo di una tantum di € 200,00 a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, disoccupati.

Questa indennità spetta una sola volta, anche nel caso di più rapporti di lavoro contemporanei, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali.

Lavoratori dipendenti

Sono beneficiari di tale erogazione in via automatica, previa consegna di autocertificazione al datore di lavoro, i dipendenti in forza nel mese di giugno che abbiano contemporaneamente i seguenti 3 requisiti:

  1. aver usufruito in uno dei primi 4 mesi dell’anno dello sgravio contributivo dello 0,80% (ovvero tutti coloro che abbiano una retribuzione mensile lorda comprensiva del rateo di 13ima non superiore a € 2.692,00)
  2. non essere percettore di alcuna pensione o altra provvidenza Inps
  3. non fare parte di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza

L’indennità è riconosciuta dal datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di LUGLIO 2022, si tratta di un importo a carico INPS per cui sarà recuperato dalle denunce uniemens dello stesso mese.

Lavoratori domestici

In questo caso l’erogazione avverrà direttamente dall’INPS previa richiesta fatta direttamente dal lavoratore nel sito dell’Istituto appena disponibile la procedura.

Pensionati e disoccupati

Per tutti i percettori di importi a carico INPS (pensionati disoccupati) l’indennità sarà erogata direttamente dall’istituto che verificherà l’effettiva spettanza.

Altri beneficiari

L’Inps, previa richiesta del diretto interessato, riconosce l’indennità una tantum di € 200,00 anche alle seguenti categorie:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps, con reddito per l’anno 2021 non superiore a € 35.000,00;
  • stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 sono stati beneficiari di specifiche indennità di sostegno al reddito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso il bonus è erogato in via automatica;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che, per il medesimo anno, vantino un reddito non superiore a € 35.000,00;
  • autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata;

 

Il Decreto Legge n. 50/2022 prevede poi il riconoscimento d’ufficio dell’indennità, da corrispondersi nel mese di luglio 2022, anche ai percettori del reddito di cittadinanza.

 

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