DECRETO ALLUVIONI – seconda parte

Il cosiddetto “decreto Alluvioni” prevede in materia di ammortizzatori sociali un intervento straordinario a favore dei lavoratori che alla data del 1/05/2023 erano residenti, domiciliati ovvero dipendenti da imprese con sede legale in uno dei comuni individuati dall’all. 1 impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro a causa degli eventi straordinari emergenziali.

L’INPS riconoscerà, entro il 31/08/2023, un’integrazione al reddito calcolata con le norme della CIG per la durata di:

  • 90 giorni in caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa
  • 15 giorni in caso di impossibilità a recarsi al lavoro

Ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro attivo viene concessa una integrazione al reddito per un massimo di 90 giornate, mentre per i lavoratori agricoli non attivi sono stabilite specifiche durate sulla base dei giorni lavorati nell’anno precedente.

La norma stabilisce una semplificazione nella procedura di attivazione, siamo in attesa delle indicazioni specifiche da parte dell’INPS.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi o professionisti con residenza o domicilio in uno dei comuni di cui all’all.1, sarà riconosciuta una indennità una tantum da parte dell’INPS pari a € 500,00 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, per il periodo 1/5 – 31/08/23 nella misura massima complessiva di € 3.000,00.

L’indennità sarà riconosciuta a seguito di domanda adeguatamente documentata, siamo in attesa delle istruzioni operative.

Per le aziende artigiane si segnala, inoltre, un intervento straordinario a favore di imprese e lavoratori da erogare attraverso E.B.E.R. (Ente Bilaterale Emilia Romagna) a seguito di presentazione delle apposite istanze.

 

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