DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT: COSA CAMBIA PER I DATORI DI LAVORO?

Il Decreto Legislativo n. 185/2016, entrato in vigore l’8 ottobre 2016, ha apportato importanti modifiche ai Decreti attuativi del Jobs Act.

Le principali novità riguardano:

  • Lavoro accessorio: è stato introdotto l’ulteriore obbligo per il committente imprenditore o professionista di comunicare lo svolgimento di una prestazione lavorativa con voucher, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione stessa, tramite e-mail agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente. Su tale novità rinviamo alle nostre precedenti comunicazioni.
  • Controlli a distanza: si prevede che, in mancanza di accordo sindacale, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in caso di imprese con unità produttive dislocate su più sedi territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  • Dimissioni e risoluzione consensuale on line: la convalida telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può avvenire anche per il tramite dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, oltre che, come già previsto in passato, tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.
  • Collocamento obbligatorio – quota di riserva: possono essere computati tra i lavoratori disabili che devono essere assunti obbligatoriamente i lavoratori che, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (mentre in precedenza doveva superare tale percentuale).
  • Collocamento obbligatorio- sanzioni: viene ridefinita la sanzione per i datori di lavoro che non ottemperano all’obbligo di assunzione di disabili.
    Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a 153,20 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato.

Ulteriori novità in ambito di apprendistato e ammortizzatori sociali:

  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: la regolamentazione dei profili formativi da parte delle Regioni e Province Autonome deve essere fatta “sentite” le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (e non più “in accordo”).
  • Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale: il contratto di apprendistato di tale tipologia può essere prorogato di un ulteriore anno se si dimostra il mancato raggiungimento della qualifica.
  • Cassa Integrazione e Guadagni Ordinaria: il termine per la presentazione della domanda di CIGO è fissato in 15 giorni dall’inizio della fruizione della sospensione/riduzione. Per eventi oggettivamente non evitabili (tra essi quelli per eventi meteo nel settore edile), è esteso alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
  • Cassa Integrazione e Guadagni Straordinaria: viene modificato il termine per il godimento del trattamento di CIGS; il decreto dispone che la sospensione o riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (non più dunque “decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”).
  • Contratti di solidarietà: si prevede che i contratti di solidarietà, in corso da almeno dodici mesi e stipulati prima del primo gennaio 2016, possano essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In questo caso ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell’importo percepito ante trasformazione. La differenza necessaria a raggiungere l’integrazione salariale originaria sarà corrisposta dal datore di lavoro e rimane non imponibile ai fini previdenziali con corrispondente copertura figurativa. Inoltre il contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sarà dimezzato.