E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 41/2021 (decreto “Sostegni”).
Proseguiamo il commento alle principali novità.
Sospensione cartelle
Viene esteso al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione di tutti i pagamenti relativi alle cartelle di pagamento.
I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021.
Sono altresì congelate fino al 30 aprile 2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Rottamazione e saldo e stralcio
Il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” viene differito al 31 luglio 2021.
Quindi coloro che risultano in regola con i pagamenti delle rate 2019, qualora non abbiano rispettato, in tutto o in parte, le scadenze dell’anno 2020, non decadranno dalle agevolazioni se provvederanno all’integrale pagamento di queste ultime entro il prossimo 31 luglio.
Inoltre, per chi è in regola con le rate 2020 (o le ha saldate entro il 31 luglio 2021), tutte le rate in scadenza nel 2021 si considereranno tempestive se effettuate entro il 30 novembre 2021.
Condono cartelle fino a 5mila euro
E’ disposta la cancellazione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione).
La cancellazione è ammessa per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 € nel periodo d’imposta 2019.
Le modalità e le date di annullamento dei debiti saranno oggetto di prossimo decreto del MEF.
Certificazioni Uniche e termini di conservazione fatture elettroniche
Come già
annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione
della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.
Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione
entro il 10.06.2021.
Definizione degli avvisi bonari non notificati
Per coloro che non hanno eseguito i versamenti di IVA, contributi o imposte dirette entro le scadenze di legge, che ad oggi non hanno ancora ricevuto l’avviso bonario per il pagamento degli importi omessi, viene prevista una definizione agevolata.
L’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni IVA, invierà ai soggetti aventi i seguenti requisiti:
- partita IVA attiva alla data del 23.03.2021
- aver subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari nell’anno 2020 rispetto al 2019
Una proposta di definizione degli avvisi bonari elaborati e non spediti nel periodo emergenziale (fino al 31.12.2021), che conterrà l’invito a pagare le somme originarie senza l’aggravio delle sanzioni, che in altri termini verranno eliminate.
Sono esclusi da tale procedura le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali delle dichiarazioni.
La definizione si perfezionerà con il versamento delle somme indicate (imposte, contributi e relativi interessi) entro le date proposte. In caso di mancato pagamento della sanatoria, torneranno applicabili le sanzioni dovute e riprenderanno i termini ordinari di riscossione.
Con provvedimento direttoriale verranno dettagliate le modalità e i termini della presente definizione.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport
Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Ristori, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.
È riconosciuta un’indennità ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019. Come per i precedenti assegni, anche in questo caso l’erogazione avverrà a cura della società Sport e Salute s.p.a.
Fondo per esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi
E’ stata potenziata la dotazione finanziaria del fondo dedicato all’alleggerimento dell’onere contributivo per i lavoratori autonomi, previsto dalla legge di bilancio 2021.
L’agevolazione prevede che i liberi professionisti iscritti all’INPS e i professionisti ordinistici iscritti alle casse di previdenza private (geometri, commercialisti, medici, ingegneri ecc.) che:
- hanno percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- subito un calo di fatturato nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019
avranno diritto ad un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali.
Forma, modalità e termini di detto esonero verranno definiti con apposito decreto ministeriale, ad oggi ancora in via di emanazione.
Con il decreto Sostegni la dotazione del fondo viene portata da 1 a 2,5 miliardi di euro.