Con la pubblicazione in Gazzetta in data 21 marzo 2022 del DL 21/2022 sono state introdotte tre importanti misure per contrastare gli effetti della crisi ucraina.
- Viene introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Il credito è determinato in misura pari al 12%della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, a condizione che si sia registrato un incremento superiore al 30% del costo per kWh medio del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, rispetto al corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
- Viene introdotto inoltre un credito d’imposta a favore delle imprese, per l’acquisto di gas naturale pari al20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Tale credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.Entrambi i citati crediti d’imposta, per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili . Entrambi i crediti d’imposta sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24 , senza applicazione dei limiti di compensazione.
In alternativa, per le imprese beneficiarie è espressamente prevista la possibilità di effettuare la cessione del credito, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Nel caso si opti per la cessione, è prevista la trasmissione di apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui modello verrà rilasciato con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione e sul quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità da parte di un commercialista o di un CAF che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dal cessionario in compensazione entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
- Alle imprese turistico-ricettive, tra cui anche gli agriturismi, e alle imprese del comparto fieristico e congressuale viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 per gli immobili D/2, a condizione che i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
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