L’art. 3, D.lgs. 8/2016 – in vigore dal 6 febbraio 2016 – ha modificato il reato di omissione contributiva, ovvero il mancato versamento dei contributi trattenuti al dipendenti in busta paga, i quali devono essere obbligatoriamente versati mediante il modello F24.
Il mancato versamento era punito con la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032,00.
Ora, è prevista una distinzione:
- la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032,00 è ancora prevista in caso di omesso versamento di un importo superiore a 10.000,00 euro annui ( 1 gennaio / 31 dicembre);
- mentre in caso di omissione inferiore a 10.000,00 euro annui, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Per evitare tali sanzioni (sia penali che amministrative) occorre che il datore di lavoro provveda, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, al versamento di quanto omesso.