Il D.L. 34/2019 (cd. decreto crescita) è intervenuto sul tema delle dichiarazioni di intento, da un lato semplificando alcuni adempimenti, dall’altro inasprendo le sanzioni.
Le semplificazioni
Dal prossimo 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Rimane ovviamente, per l’esportatore abituale, l’obbligo di trasmettere la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.
Vengono inoltre eliminati i seguenti adempimenti:
- sia gli esportatori abituali che i rispettivi fornitori non saranno più tenuti a numerare progressivamente le lettere di intento nonché ad annotarle in appositi registri;
- i fornitori non dovranno più esporre nel quadro VI della dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.
A fronte di tali facilitazioni, viene tuttavia previsto che i fornitori dovranno indicare sulle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (in caso di importazione dovranno essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale).
Le novità in commento dovevano essere recepite mediante provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, al fine di adeguare modelli, istruzioni e software. Ma siamo tutt’ora in attesa.
Cosa cambia sul piano sanzionatorio
Fino al 31/12/2019, il fornitore che effettui operazioni in regime di non imponibilità senza aver preventivamente ricevuto la lettera d’intento ed aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (da effettuarsi nella propria area riservata entratel/fisconline oppure sul sito web dell’Agenzia Entrate al link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica), è punito con una sanzione fissa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.
Dal 2020 la sanzione diventerà proporzionale e andrà dal 100% al 200% dell’IVA non applicata in fattura. E’ evidente che siccome la consegna della lettera d’intento non sarà più obbligatoria, sarà sanzionabile il solo mancato riscontro dell’avvenuta presentazione.
Come è consigliabile procedere?
Nelle more dell’emanazione del provvedimento attuativo e in assenza di interpretazioni ufficiali, riteniamo opportuno:
• che l’esportatore abituale invii comunque ai propri fornitori, per opportuna conoscenza, copia delle dichiarazioni d’intento presentate, corredate della relativa ricevuta di trasmissione all’Agenzia Entrate;
• che il fornitore controlli l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione d’intento con le modalità suindicate, conservando stampa dell’avvenuto controllo. Il tutto prima della effettuazione dell’operazione (consegna del bene o pagamento del corrispettivo) senza applicazione dell’IVA.
Restiamo sempre a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.