FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA PER LA CESSIONE DI BENI: AMMESSA LA DATA DI FINE MESE

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito con risposta ufficiale la questione della data da indicare nella fattura differita.

E’ POSSIBILE INDICARE LA DATA DELL’ULTIMO GIORNO DEL MESE

Con riferimento alle cessioni di beni lo scorso giugno l’Agenzia aveva spiegato che per i casi in cui è ammessa la fatturazione differita (il caso tipico è la cessione con Documento di trasporto-DDT) è possibile emettere una fattura riepilogativa di tutte le consegne entro il giorno 15 del mese successivo, indicando quale data fattura la data dell’ultima operazione del mese nei confronti del cliente.

Vi avevamo anticipato che ci pareva comunque corretto procedere all’emissione (sempre intesa come generazione e invio allo SDI) della fattura all’ultimo giorno del mese di riferimento.

Qualche giorno fa l’Agenzia ha precisato ufficialmente che è sempre possibile indicare in fattura la data di fine mese, inviandola allo SDI entro il 15 del mese successivo, spazzando via ogni sorta di dubbio.

Esempio:
Cessione di beni verso un cliente con emissione di 3 DDT, in data 5 settembre, 18 settembre, 28 settembre.

Sarà possibile generare e trasmettere la fattura differita riepilogativa di tutte le consegne entro il giorno 15 ottobre, indicando quale data fattura il 28 settembre (data dell’ultima operazione del mese nei confronti del cliente).

Ma è ugualmente corretto emettere la fattura con data 30 settembre, inviandola allo SDI entro il 15 ottobre.

Restiamo a Vostra disposizione per chiarimenti.

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