Come ricorderete, per agevolare l’introduzione della fattura elettronica, è stato previsto un periodo di attenuazione delle sanzioni, che era articolato nel modo seguente:
- sanzioni non applicabili nel caso di emissione della fattura entro il termine della liquidazione IVA del mese in corso;
- sanzioni ridotte dell’80% nel caso emissione della fattura entro la liquidazione periodica successiva.
Il periodo di moratoria valeva:
- per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019, per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente;
- per le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2019, per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente.
Le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2019 scontano invece sanzioni piene. Quindi qualora:
- La fattura immediata non venga trasmessa elettronicamente entro 12 giorni dalla data del pagamento
- La fattura differita non venga trasmessa elettronicamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento
Sarà applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro. Qualora la tardiva fatturazione abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione applicabile andrà dal 90% al 180% dell’IVA.
Ricordiamo infine che entro il prossimo 18 novembre sarà possibile regolarizzare con la riduzione dell’80% delle sanzioni:
- la fatturazione tardiva delle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2019, per i contribuenti trimestrali;
- la fatturazione tardiva delle operazioni effettuate nel mese di settembre 2019, per i contribuenti mensili.
Restiamo sempre a Vostra disposizione per delucidazioni e chiarimenti.