FRINGE BENEFIT 2022

Con il Decreto Aiuti-bis (convertito il 21/09/2022 in legge n.21) è stata innalzata a 600 €, per il solo periodo d’imposta 2022, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi (fringe benefits) messi a disposizione dei lavoratori dipendenti.

 

I fringe benefits, in linea generale, costituiscono elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria e, di norma, non concorrono a formare il reddito tassato in capo al dipendente, essendo esenti sia fiscalmente che sotto il profilo contributivo, se si configurano come beni o servizi di importo complessivamente non superiore a 258,23 € nel periodo d’imposta.

 

Si evidenzia che il decreto in oggetto, diversamente da quanto previsto per le precedenti due annualità (periodi d’imposta 2020 e 2021, per le quali era stato previsto il raddoppio della soglia a 516,46 €), oltre a prevedere l’incremento della soglia di esenzione a 600 €, introduce una novità in merito all’aspetto oggettivo della norma, prevendo la possibilità di includere tra i fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

In merito a quest’ultimo aspetto, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che dovrebbe essere possibile riconoscere l’esenzione fiscale “sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte (pur in assenza di disposizioni si suggerisce che i contratti delle utenze siano intestati ai lavoratori interessati); è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo”.

 

Per il 2022, pertanto, il datore di lavoro potrà erogare ai dipendenti beni, servizi e/o rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, che non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente qualora l’ammontare degli stessi non sia superiore a 600 €.

 

Al superamento di tale soglia, salvo nuove interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, queste liberalità concorrono integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non soltanto per la quota eccedente (il limite deve essere considerato tenendo conto di tutti i fringe benefits, ossia sia quelli determinati in base al “valore normale”, sia quelli determinati con metodi convenzionali, quali, ad esempio, auto concesse in uso promiscuo, prestiti ai dipendenti, fabbricati concessi in uso a dipendenti, buoni utilizzati per gestire il welfare contrattuale, eccetera).

 

Si rileva, inoltre, che il decreto in esame non richiede (almeno esplicitamente) la condizione che la liberalità sia erogata alla generalità o categorie di dipendenti, quindi, dovrebbe essere possibile riconoscere questi benefici anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

 

Da ultimo, si ricorda che, per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 € previsto per i fringe benefits, è possibile riconoscere anche buoni benzina o titoli analoghi per un valore massimo di 200 €, che, per espressa previsione del legislatore rappresenta un ulteriore beneficio.

 

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