Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo vara le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico. Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza. L’introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto. Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021.
Sarà necessario attendere chiarimenti relativi all’applicazione pratica delle norme.
OBBLIGHI
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS- CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID – 19.
Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.
Al momento ne restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
I datori di lavoro:
- sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni;
- definiscono entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori non in possesso della certificazione verde COVID – 19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID – 19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
SANZIONI
Verranno applicate sanzioni da € 600 ad € 1500 per il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde. Il datore di lavoro che non controlla il Green Pass dei dipendenti è punito invece con la sanzione da € 400 a € 1000.
TAMPONI
Per quanto riguarda il costo dei tamponi, il Governo ha fissato la quota di 8 euro per gli under 18, e quello di 15 euro per i maggiorenni (salvo modifiche)
I tamponi per il COVID – 19 saranno gratuiti per le persone che sono in possesso di certificato di esenzione per la vaccinazione anti – COVID per ragioni sanitarie.
Infine, la validità dei tamponi molecolari è stata estesa da 48 a 72 ore, mentre i test rapidi antigenici resteranno validi per 48 ore.