Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con l’avvento della fattura elettronica è bene rivedere le regole di applicazione dell’imposta di bollo, le cui modalità di assolvimento sono peraltro state di recente modificate.
Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta quando si emetta fattura non soggetta ad IVA e l’importo della stessa sia superiore ad euro 77,47.
Il bollo è dovuto per le operazioni:

  • esenti art. 10 del DPR 633/72;
  • escluse art.15 del DPR 633/72;
  • non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
  • fuori campo per mancanza del presupposto territoriale (artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72).

Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad Iva e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non soggetto a Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).

Sono invece esenti dall’applicazione del bollo:

  • Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
  • Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).
    In sede di compilazione della fattura elettronica, qualora l’operazione da fatturare richieda l’applicazione del bollo, il cedente/prestatore dovrà indicarne l’assolvimento nell’apposito campo della fattura elettronica (valorizzando lo spazio a tal fine proposto dal proprio gestionale).

Il versamento dell’imposta di bollo non avverrà più in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La nuova disciplina prevede che l’importo dovuto sia comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (sulla base dei dati indicati nelle fatture elettroniche) e che il versamento venga effettuato con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre mediante modello F24 precompilato. Le scadenze di versamento per l’anno 2019 saranno pertanto 23/04/2019, 22/07/2019, 22/10/2019 e 26/01/20120.