INVESTIMENTI 4.0 E COMUNICAZIONI AL GSE

  • Investimenti0 e dati al Gse

Il D.L. 39/2024 ha subordinato l’utilizzo in compensazione nei modelli F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi interconnessi (i cosiddetti investimenti 4.0), nonché dei crediti per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, all’invio al GSE (Gestore Servizi Energetici) di apposite comunicazioni relative agli investimenti.

 

  • Investimenti in beni 4.0

Per gli investimenti effettuati fino al 31/12/2022, il credito d’imposta è liberamente fruibile, senza necessità di alcuna comunicazione.

In tal senso viene chiarito che l’eventuale ordine eseguito nel 2022 con pagamento di un acconto al fornitore pari ad almeno il 20%, è considerato come effettuato nel 2022, anche se i beni sono stati consegnati e interconessi nel 2023 o 2024, e pertanto il credito d’imposta è liberamente fruibile senza necessità di comunicazione al GSE.

 

  • Invio dati al GSE

Individuiamo le diverse casistiche nell’ambito delle quali si deve fare o meno la comunicazione al Gse.

  • Investimenti effettuati dal 30 marzo 2024

Per gli investimenti 4.0 che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 vi è l’obbligo di trasmissione di due distinte comunicazioni:

  • una comunicazione preventiva, recante l’ammontare complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
  • una comunicazione di completamento, recante – in via consuntiva – i medesimi dati aggiornati.

E’ stato previsto un unico modello di comunicazione da impiegare in entrambi i casi.

 

La comunicazione preventiva andrà trasmessa prima dell’effettuazione dell’investimento (si ritiene, all’invio dell’ordine del bene), sulla base dei dati previsti in quel momento.

La seconda comunicazione dovrà essere inviata «al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva» (si ritiene, al momento di effettuazione dell’investimento, cioè all’arrivo del bene e/o al collaudo dello stesso) sulla base dei dati definitivi.

 

  • Investimenti effettuati da inizio 2023 al 29 marzo 2024

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024 il modello di comunicazione di cui all’allegato 1 va trasmesso «esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti» sulla base dei dati definitivi.

In questo caso quindi nessuna comunicazione preventiva deve essere inoltrata.

La norma non prevede un termine ultimo per l’effettuazione della comunicazione, fermo restando che in mancanza di essa il credito non sarà utilizzabile.

 

  • Quando non serve inviare il modello

Restano esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 oppure entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) su prenotazione entro il 31 dicembre 2022, anche se sono poi stati interconnessi tardivamente nel 2023 e nel 2024.

Quindi occorre considerare che per gli investimenti iniziati nel 2021 o 2022, conclusi successivamente ed interconnessi nel 2023 o nel 2024, nessuna comunicazione andrà fatta e si potrà continuare a compensare liberamente.

 

  • Nei casi in cui la comunicazione è richiesta gli F24 devono essere “accettati” dal GSE

La piattaforma del GSE ha il compito di dare il “via libera” all’utilizzo del credito attraverso una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed una ricevuta al contribuente, in assenza del quale la procedura dell’Agenzia comunicherà lo scarto della delega.

Attualmente le deleghe compensate a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 (nelle quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai bonus «Transizione 4.0» oggetto di comunicazione di chiusura dei lavori al Gse) sono sospese per 30 giorni, proprio in attesa del lasciapassare da parte del Gse.

Al contribuente il compito di monitorare la situazione e in caso di scarto agire di conseguenza.

 

  • Il rebus dell’anno di riferimento

Per poter gestire blocco e via libera alle compensazioni a seconda dei casi sopra esaminati, l’agenzia delle Entrate con Faq del 16 aprile, ha modificato le regole sulla compilazione del modello F24, in relazione al campo «anno» presente sulla delega di versamento.

La risoluzione 25/E/2024 ha poi previsto che per gli interventi oggetto di comunicazione al Gse essi dovranno riportare nel modello F24 quale anno di riferimento quello di completamento dell’investimento agevolato riportato nella citata comunicazione.

In pratica, quindi, mentre prima delle modifiche si doveva indicare nel modello F24 l’anno dell’interconnessione, ora per gli investimenti 4.0 esenti da comunicazione l’anno da indicare è quello di inizio dell’investimento, mentre per quelli oggetto di comunicazione va individuato l’anno di completamento.

In sintesi, nel campo anno di riferimento del modello F24 occorre considerare quanto segue:

  • Investimenti esenti da comunicazione: indicare l’anno di inizio dell’investimento
  • Investimenti oggetto di comunicazione: indicare l’anno di completamento dell’investimento

 

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