Riportiamo di seguito le principali novità fiscali della manovra 2019 in maniera estremamente sintetica.
• Utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione
A partire dal 2019 il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti IRES può essere assoggettato ad un’aliquota ridotta di 9 punti percentuali (15% anziché 24%) per la parte relativa agli utili destinati agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi e all’assunzione di personale dipendente. L’agevolazione è fruibile anche dai soggetti IRPEF, riducendo l’aliquota applicabile di 9 punti percentuali.
• Iper ammortamenti
E’ stato prorogato a tutto il 2019 il beneficio del cosiddetto iperammortamento per gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017). La maggiorazione del costo di acquisto varia nel modo seguente:
- 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 50 per cento per gli investimenti compresi tra i 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.
Per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che, nel medesimo periodo, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017), il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
Non è stato invece rinnovato il cosiddetto superammortamento. Pertanto dal 2019 non sarà più possibile acquistare beni strumentali nuovi con la maggiorazione fiscale del 30%.
• Estensione del regime forfetario
Sono stati semplificati i requisiti di accesso al regime forfetario, prevedendo quale unica condizione il possesso, nell’anno precedente, di ricavi/compensi non superiori a 65.000 euro.
Sono incompatibili con il regime forfetario la partecipazione a società di persone o imprese familiari o il controllo di Srl che svolgono attività riconducibili a quella svolta in via individuale. Al fine di evitare utilizzi abusivi del regime in questione è altresì vietato l’accesso a coloro che esercitino prevalentemente la propria attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro; oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
• Imposta sostitutiva sui compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni
Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria.
• Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF
Viene modificata la disciplina delle perdite dei soggetti IRPEF prevedendo la possibilità di utilizzare le perdite a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, limitatamente all’80% di questi ultimi e senza alcun limite temporale.
Pertanto i soggetti IRPEF che, a seguito dell’applicazione nel 2017 del “regime di cassa”, hanno conseguito una perdita (spesso dovuta alla sopravvenuta irrilevanza delle rimanenze finali di magazzino), potranno trarne beneficio a partire dal 2018 (utilizzando la perdita del 2017 a parziale riduzione del reddito degli anni successivi).
• Abrogazione dell’ACE
Dall’anno 2019 verrà eliminata l’agevolazione sugli incrementi di patrimonio netto meglio nota come ACE.
L’agevolazione troverà applicazione per l’ultima volta nel 2018. Mentre gli anni successivi saranno interessati unicamente dall’eventuale riporto delle eccedenze.
• Abrogazione del credito d’imposta del 10% dell’IRAP
Viene eliminato il credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda previsto a favore dei soggetti privi di dipendenti.
• Rivalutazione dei beni d’impresa
Tutti i soggetti esercenti imprese commerciali possono rivalutare i beni materiali e immateriali, esclusi i beni merce, nonché le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio di esercizio al 31/12/2018 e richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili, del 12% per i beni non ammortizzabili. Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il termine del 1° luglio 2019.
• Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate – Proroga
Nel 2019 sarà nuovamente possibile rivalutare il costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2019, al di fuori del regime d’impresa.
Entro il 1° luglio 2019 un professionista abilitato deve redigere apposita relazione di stima.
Entro la medesima data il soggetto interessato deve versare l’imposta sostitutiva (o la prima di tre rate annuali di pari importo), pari al 11% del valore periziato per le partecipazioni qualificate, che diviene pari al 10% in caso di partecipazioni non qualificate e terreni.
• Proroga bonus 50%, 65%, mobili e verde
Sono prorogati nella stessa misura dello scorso anno gli incentivi fiscali per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni edilizie. Sono stati rinnovati anche il bonus mobili e il bonus verde.
• Definizione dei ruoli da omesso versamento
Le persone fisiche che si trovano in comprovate difficoltà economiche possono accedere al cosiddetto “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017.
Le difficoltà economiche devono risultare dall’ISEE del nucleo familiare. Se quest’ultimo è inferiore a 20.000 euro, la definizione richiede il pagamento: - del 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- del 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- del 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
I debiti definibili sono quelli che derivano dall’omesso versamento di imposte sui redditi, IVA, IRAP e contributi. Per aderire è necessario presentare apposita istanza entro il 30.04.2019. Entro il 31.10.2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. In quest’ultimo caso si produrranno gli effetti della Rottamazione-ter.
• No Fattura Elettronica per dati trasmessi al sistema TS
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente agli stessi, non possono emettere fatture elettroniche.
• Obblighi di fatturazione per le Associazioni sportive dilettantistiche
Le ASD sono esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica se nel 2018 hanno conseguito proventi commerciali inferiori a 65.000 euro. In tal caso emetteranno normalmente fattura cartacea nei confronti dei propri cessionari/committenti.
• FE verso i privati
Su richiesta degli interessati, i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento o valutazione che riteniate di Vostro interesse.