Detassazione delle mance
Le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità̀, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici” (c.d. mance) riconosciute ai lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Viene previsto un regime di tassazione sostitutiva applicando l’aliquota del 5% sulle mance, tale regime è applicabile ai lavoratori del settore privato con reddito lordo da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
L’imposta sostitutiva, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore, viene applicata dal sostituto d’imposta.
Le mance risultano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.
Detassazione premi di produzione
Viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività̀ erogati nel 2023.
NB – l’applicazione dell’imposta sostitutiva spetta, sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività̀, redditività̀, qualità̀, efficienza ed innovazione, nonché́ sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite pro-capite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Tale misura trova applicazione per il settore privato a seguito di accordo aziendale sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, depositato presso il Ministero del Lavoro e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo lordo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.
Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti-riduzione cuneo fiscale
Viene confermata la riduzione dell’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici.
La nuova formulazione, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari:
- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 923 euro, ovvero
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
La riduzione contributiva è applicabile anche sulla 13ma mensilità̀, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
NB: Si attendono le indicazioni dell’INPS per la piena operatività̀ della misura, ad oggi non ancora applicabile.
Incentivo all’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza
Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza.
Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Per la fruibilità̀ dello stesso, occorrerà̀ attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
Incentivo assunzione “under 36”
Viene prorogato anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dalla Legge di Bilancio 2021.
Esonero per 36 mesi nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022).
Requisiti: non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età e non essere mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa
L’esonero è elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per la fruibilità̀ dello stesso, occorrerà̀ attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
Incentivo assunzione “donne svantaggiate”
Viene riproposta anche per l’anno 2023 l’agevolazione già prevista per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 dalla Legge di Bilancio 2021.
L’esonero sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonchè per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022):
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto)
- di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
NB: L’incentivo spetta se dall’assunzione deriva un incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (Regolamento UE n 651/2014)
Per la fruibilità̀ dello stesso, occorrerà̀ attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.
Assegno Unico Universale
– la misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno;
– l’importo dell’assegno viene, altresì, aumentato del 50% per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
– viene aumentata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico;
– sono rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno in favore dei nuclei con figli disabili.
A partire dal 1° marzo 2023 sarà più semplice ricevere l’Assegno Unico per i figli a carico. Infatti, l’Inps proseguirà in automatico il pagamento per chi già ne usufruisce. Solo chi richiede l’Assegno Unico per la prima volta dovrà presentare domanda, mentre chi deve segnalare variazioni potrà aggiornare l’istanza in corso, tramite la procedura on line.
Le prossime mensilità di gennaio e febbraio 2023 saranno calcolate in base all’Isee 2022, oppure facendo riferimento ad Isee 2023 se già presente. Da marzo, l’importo sarà determinato in base all’Isee 2023 ovvero, in mancanza di Isee 2023, l’assegno sarà calcolato con riferimento ai valori minimi previsti dalla norma, salvo conguaglio con tutti gli arretrati in caso di presentazione dell’Isee entro il 30 giugno.
Gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati. Per chi la aggiornerà entro il 28 febbraio 2023, gli importi saranno adeguati già da marzo 2023. L’Isee in scadenza al 31 dicembre continuerà ad essere usato per determinare gli importi dell’assegno relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
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