Modifica al limite dei ricavi per la contabilità semplificata
Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
I nuovi limiti sono operativi dal 1° gennaio 2023, pertanto per individuare il regime contabile naturale per l’anno 2023, occorrerà verificare il rispetto delle predette soglie sul 2022.
Incremento aliquota ammortamento fabbricati strumentali per imprese esercenti attività di commercio al dettaglio
Le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio possono dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.
La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività. (In allegato trovate i codici ateco interessati).
La misura si applica per il periodo 2023-2027.
Definizione agevolata avvisi bonari
È possibile definire con modalità agevolate gli avvisi bonari emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.
Per accedere alla definizione occorrerà accettare il contenuto dell’avviso e pagare entro il termine di legge la prima o unica rata di imposte e interessi per intero, ma con sanzioni ridotte al 3% (anziché al 10%).
È anche prevista la definizione agevolata degli avvisi bonari, indipendentemente dal periodo d’imposta cui si riferiscano, le cui rateazioni sono in corso all’1.1.2023. Anche in tal caso occorrerà pagare regolarmente le rate successive, con imposte ed interessi dovuti per intero, ma sanzioni ridotte sempre nella misura del 3%.
Dilazione degli avvisi bonari
Viene estesa a tutti gli avvisi bonari, sia quelli derivanti da liquidazione automatica sia quelli derivanti da controllo formale, la possibilità di rateizzare gli importi dovuti in 20 rate trimestrali.
In altri termini non opera più il limite di 5.000 euro, al di sotto del quale la dilazione massima era di 8 rate trimestrali.
La disposizione si applica, oltre che alle rateizzazioni disposte dall’1.1.2023, anche a tutte le rateizzazioni in corso.
Sanatoria errori formali
Viene prevista la possibilità di sanare gli errori formali commessi sino al 31.10.2022.
Le irregolarità passibili di sanatoria sono le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento delle stesse.
Il perfezionamento della sanatoria richiede la rimozione della irregolarità od omissione ed il versamento di 200 euro per periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
Le modalità operative ed i contenuti della sanatoria verranno definite da provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento speciale
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso viene introdotta una sorta di ravvedimento speciale, che si differenzia dal ravvedimento ordinario in quanto le sanzioni sono ridotte ad 1/18 e per la possibilità di versamento rateale.
In questo particolare ravvedimento possono rientrare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. L’ambito temporale di riferimento riguarda l’annualità 2021 e quelle precedenti. Quindi si ritiene estensibile a tutte le annualità accertabili, ma questo è uno dei punti che dovranno essere chiariti nei provvedimenti attuativi.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento speciale è necessario che il contribuente provveda a versare quanto dovuto e a rimuovere l’inadempimento entro il 31.3.2023.
Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, con la prima rata in scadenza il 31.3.2023.
Anche in questo caso le modalità operative ed i contenuti della sanatoria dovranno essere definite da un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Definizione degli avvisi di accertamento
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili alla data dell’1.1.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Tutte le disposizioni attuative verranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Definizione delle liti pendenti
Nell’ottica di alleggerire il contenzioso pendente presso le Corti di Giustizia Tributaria, è prevista la possibilità di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane.
Le liti definibili sono quelle pendenti alla data dell’1.1.2023.
Per accedere il contribuente deve presentare apposita istanza e procedere al pagamento della prima od unica rata entro il 30.6.2023.
Il beneficio della definizione varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio e comporta lo stralcio di sanzioni, interessi e di una percentuale crescente delle imposte.
Conciliazione agevolata delle liti pendenti
Sempre nella stessa ottica la Legge di Bilancio ha introdotto una sorta di conciliazione agevolata.
Questa procedura si applica alle liti pendenti all’1.1.2023 in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate e, a differenza della Definizione delle liti, presuppone un accordo con il fisco.
Il vantaggio di detta conciliazione è la forte riduzione delle sanzioni, che sono dovute nella misura di 1/18.
L’accordo conciliativo va sottoscritto entro il 30.6.2023 e per il perfezionamento occorre procedere al pagamento della prima od unica rata entro i successivi 20 giorni.
Le somme dovute possono essere rateizzate in 20 rate trimestrali di pari importo.
Rottamazione dei ruoli
E’ stata prevista una nuova rottamazione delle cartelle, cd rottamazione quater, alla quale possono accedere anche coloro che avevano partecipato alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” e al cd “saldo e stralcio”, ma vi sono decaduti per non aver pagato le rate previste.
Sono definibili i carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 fino al 30.6.2022, non rileva pertanto la data di notifica della cartella. L’Agente della Riscossione metterà a disposizione dei contribuenti il dettaglio dei carichi definibili ed ogni altra informazione utile (come avvenuto per le precedenti rottamazioni).
Il beneficio consiste nello sgravio totale di sanzioni ed interessi, rimangono dovute le somme a titolo di capitale e le spese di notifica.
Il pagamento degli importi dovuti può avvenire:
– in un’unica soluzione entro il 31.7.2023
– in 18 rate, le prime due, pari al 10% del debito complessivo, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023. Le successive fissate il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno
Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Il mancato o irregolare pagamento di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e determina il riemergere del debito comprensivo di sanzioni ed interessi.
Per accedere alla definizione occorre presentare domanda all’Agenzia Riscossione entro il prossimo 30.4.2023. Entro il 30.6.2023 l’Agente della riscossione comunicherà al debitore l’ammissione alla procedura, l’ammontare delle somme dovute, nonché quello delle singole rate.
Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro
La Legge di Bilancio prevede l’annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
L’annullamento non richiede alcuna manifestazione di volontà da parte del contribuente, ma verrà operato automaticamente dall’Agente della riscossione entro il 31.3.2023. Gli effetti dello stralcio si producono però già dal 1° gennaio.
Ove il carico sia stato formato da enti non statali (ad esempio Comuni, Casse private…) lo stralcio riguarda solamente interessi e sanzioni, rimangono dovute le somme a titolo di capitale e le spese di notifica. Questi enti
inoltre possono decidere di non aderire alla procedura, non consentendo quindi lo stralcio delle somme di loro competenza, dandone comunicazione all’Agenzia Riscossione entro il 31.1.2023.
Termini di notifica delle cartelle a seguito di avviso bonario
Viene esteso di un anno il termine di notifica delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato.
Pertanto relativamente all’anno 2019 (modelli Redditi, IVA e Irap 2020) il termine non decade più il 31.12.2023, bensì il 31.12.2024.