Legge di stabilità 2016 – Principali novità

Di seguito si riepilogano le principali novità della “legge di stabilità per il 2016”, in vigore dall’1.1.2016.

Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”)

Sono state apportate alcune modifiche al regime forfetario per i piccoli imprenditori/professionisti.
Le soglie di ricavi o compensi per accedere al regime agevolato sono state aumentate (ora vanno da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 50.000 euro annui a seconda della tipologia di attività).
Possono usufruire del regime agevolato anche coloro che possiedono anche ulteriori redditi da lavoro dipendente o pensione per non più di 30.000 euro annui, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente.
Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività
I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. Restano valide le cause di esclusione dall’agevolazione già previste in precedenza.
Regime contributivo agevolato opzionale
Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.

Ammortamenti – Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni (c.d. “super-ammortamenti”)

Imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (comprese le autovetture), possono beneficiare ai fini fiscali di maxi ammortamenti, calcolati sul 140% del costo del bene.
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.
Periodo agevolato
Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.
Beni agevolabili
Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.
Imposte sostitutive dovute dalla società
Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.
Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.
IVA e imposte indirette
Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.
Versamenti
Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate:
• per il 60% entro il 30.11.2016;
• per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale

L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%.
Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Imposte indirette
L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione.
Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Adempimenti
L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016
Versamenti
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta:
• per il 60% entro il 30.11.2016;
• per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Riduzione dell’aliquota IRES dal 2017 e rinvio aumento aliquote IVA

Si prevede la riduzione dal 2017 dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%.
Il previsto aumento delle aliquote IVA viene rinviato al 2017.
L’aliquota IVA ordinaria passerà al 24% nel 2017 e al 25% nel 2018; l’aliquota ridotta del 10% passerà al 13% dal 2017.
Gli aumenti delle aliquote IVA potrebbero essere neutralizzati se nel corso del 2016 si otterranno nuove entrate o risparmi di spesa che non modifichino i saldi di finanza pubblica.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, l’operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati:
• i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.
Effetti fiscali
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari:
• al 16%, per i beni ammortizzabili;
• al 12%, per i beni non ammortizzabili.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
• in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018);
• ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dal 2019).
Versamenti
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Viene riaperta la possibilità di affrancare il costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti da soggetti non in regime di impresa.
Si applica una imposta sostitutiva unica del 8% sul valore di perizia asseverato da un professionista abilitato.

Abrogazione del regime dei costi “black list”

Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.

Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016.Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Nuova detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili dalle “giovani coppie”

Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016.
Interventi su parti comuni condominiali – Trasferimento della detrazione
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.

Nuova detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili

Viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:
• per l’acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;
• cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Detrazione IRPEF per l’acquisto della prima casa con leasing

Viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:
• i canoni ed i relativi oneri accessori,
• il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata,
derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.

Aumento detrazioni IRPEF per i pensionati

Viene previsto l’aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i titolari di redditi di pensione:
• con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro;
• a partire dall’1.1.2016.
Gli aumenti sono differenziati a seconda che il pensionato abbia un’età:
• inferiore a 75 anni;
• oppure di almeno 75 anni.

Detrazione IRPEF per spese funebri

A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%:
• se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità;
• su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.

Credito d’imposta per la sicurezza

Le persone fisiche (non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito d’imposta per le spese:
• sostenute ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;
• connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
Per le suddette spese è riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito per l’anno 2016.

Card cultura giovani

Nei confronti di tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea residenti nel territorio nazionale, che compiono 18 anni di età nell’anno 2016, è prevista l’assegnazione di una carta elettronica dell’importo nominale massimo di 500 euro per l’anno 2016, per finalità culturali.
Esclusione dal reddito imponibile
Le somme assegnate con la carta in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del c.d. ISEE.

Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso

Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Modifiche alla disciplina del canone RAI

A partire dall’anno 2016:
• la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di 100 euro;
• l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.
Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione
La suddetta presunzione, a decorrere dall’anno 2016, è superata esclusivamente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e avente validità per l’anno in cui è presentata.
Soggetti tenuti al pagamento
Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai
suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall’art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223).
Addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica
Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.
Rateizzazione dell’importo
Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.
Per il 2016, nella prima fattura successiva all’1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

Termini di decadenza per l’accertamento

L’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:
• entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
• in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Le suddette novità operano a partire dai controlli sull’annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017).

Innalzamento limite all’uso del contante

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.
Rimane invece a 999,99 euro il limite:
• per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”);
• del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
• per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.
Resta invece fermo il limite di 1.000 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA

Pagamenti mediante carte di debito e di credito

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30 euro.

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di uno sgravio di natura contributiva.
In particolare, l’incentivo per il 2016:
• consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
• viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.