A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.
Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021.
Dal 2022 il limite diventerà di 999,99 euro.
CREDITO D’IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI
Il D.L. 124/2019 prevede un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni per le transazioni effettuate mediante:
- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.
Il credito spetta per le commissioni addebitate relative a vendite e prestazioni rese nei confronti di consumatori finali (soggetto non IVA) a partire dall’1.7.2020.
- La legge introduce un sistema di comunicazione elettronica mensile da parte degli operatori finanziari (banche, società emittenti carte, ecc..) sia verso l’Agenzia delle Entrate, sia verso l’esercente, per dettagliare le operazioni che danno diritto al credito.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre alla tassazione Irpef/Ires e Irap.
Gli esercenti utilizzatori del credito d’imposta sono tenuti a conservare, per 10 anni la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.