Nell’ottica di semplificare gli adempimenti relativi agli scambi intracomunitari di beni e servizi sono state introdotte alcune novità con riferimento alla comunicazione delle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022. Ciò si è tradotto peraltro in un restyling dei modelli.
Cosa cambia per gli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2 bis)
- L’obbligo di presentazione sussiste qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale;
- non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
- è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).
Cosa cambia per le cessioni di beni (Modello Intra 1 bis)
- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);
- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata (colonna 7);
- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).
Cosa cambia per le prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra 2 quater)
- è confermata l’abolizione dell’obbligo di comunicazione con cadenza trimestrale;
- è cancellato l’obbligo di fornire le informazioni relative a codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.
Si riporta il link alla pagina web contenente i nuovi modelli e le relative istruzioni di compilazione
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