MODELLI INTRASTAT 2022

Nell’ottica di semplificare gli adempimenti relativi agli scambi intracomunitari di beni e servizi sono state introdotte alcune novità con riferimento alla comunicazione delle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022. Ciò si è tradotto peraltro in un restyling dei modelli.

Cosa cambia per gli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2 bis)

  • L’obbligo di presentazione sussiste qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale;
  • non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
  • è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).

Cosa cambia per le cessioni di beni (Modello Intra 1 bis)

  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);
  • è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata (colonna 7);
  • è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).

Cosa cambia per le prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra 2 quater)

  • è confermata l’abolizione dell’obbligo di comunicazione con cadenza trimestrale;
  • è cancellato l’obbligo di fornire le informazioni relative a codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.

Si riporta il link alla pagina web contenente i nuovi modelli e le relative istruzioni di compilazione

https://www.adm.gov.it/portale/-/determinazione-n-c2-b0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovi-modelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-servizio-rese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da

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