NOTE DI VARIAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto sostegni bis, è possibile emettere note di variazione in diminuzione, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 26 del Decreto Iva, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale ossia la data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

ed entro la data di presentazione della Dichiarazione Iva annuale relativa all’anno di emanazione del decreto o sentenza.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021 bisognerà attendere invece l’esito infruttuoso delle stesse per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.

Se invece sono attivate procedure esecutive individuali vale a dire esecuzione forzata, espropriazione mobiliare o immobiliare, la variazione in diminuzione resta sempre subordinata al verbale di pignoramento da cui risulti la mancanza di beni da pignorare, l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità (nel caso di pignoramento di beni mobili), o, infine dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta.

È possibile esercitare il diritto alla detrazione al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

Con Circolare 20/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che

  • non è più necessaria l’insinuazione al Fallimento per l’emissione della nota di credito
  • per poter recuperare l’imposta non è possibile presentare dichiarazione Iva integrativa se sono spirati i termini per l’emissione della nota di variazione
  • non è possibile avvalersi dell’istituto del rimborso qualora il termine per l’emissione della nota di variazione sia decorso per “colpevole” inerzia, mentre è lecito se sia decorso per motivi non imputabili al creditore

per scaricare il pdf clicca qui