Novità applicative sulla fattura elettronica

La Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate porta alcuni chiarimenti sulle modalità operative di fatturazione e registrazione.

FATTURE IMMEDIATE

A partire dal 1 luglio le fatture immediate devono essere emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (termine che verrà elevato a 12 giorni dal “Decreto crescita” in fase di conversione in legge).

La circolare precisa che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file elettronico sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Rammentiamo che la data di effettuazione della prestazione coincide con:

  • La data di consegna in caso di cessione di beni;
  • La data di ultimazione della prestazione o al più tardi la data di pagamento in caso di prestazione di servizi.

Ricordiamo inoltre che se anteriormente al verificarsi di detti eventi, venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione deve considerarsi effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.

Esemplificando:

  1. Cessione di beni con emissione di fattura immediata in data 28 settembre 2019:
  1. La fattura elettronica immediata potrà essere emesse (vale a dire generata e inviata allo SDI) lo stesso giorno, e pertanto la data dell’operazione e quella di emissione della fattura coincideranno (28 settembre)
  2. La fattura potrà in alternativa essere generata e inviata allo SDI successivamente entro i 10 giorni successivi (8 ottobre 2019), indicando nel campo data della fattura quella del 28 settembre

Potrebbe nascere il problema di fatture che non rispettino l’ordine cronologico. Nel nostro esempio, il contribuente potrebbe avere emesso (ad esempio per esigenze del cliente) in data 2 ottobre una fattura immediata per una prestazione del 1 ottobre, ed emettere successivamente, entro l’8 ottobre una fattura per prestazione del 28 settembre.

In questo caso occorre utilizzare determinati accorgimenti (specifiche codifiche o registri sezionali) anche per rispettare la corretta liquidazione dell’imposta.

La regola sopra descritta vale dal 1 luglio anche per le fatture cartacee (ad esempio le fatture dei soggetti in regime forfettario), che dovranno indicare quale data fattura la data dell’emissione, e indicare nella descrizione della fattura l’eventuale diversa data di effettuazione dell’operazione.

FATTURE DIFFERITE

            Per talune cessioni o prestazioni (il caso tipico è la cessione di beni con Documento di trasporto- DDT) è ammessa la fatturazione differita, ovvero riepilogare le prestazioni effettuate nell’intero mese in una unica fattura da emettere (vale a dire generare e inviare allo SDI) entro il giorno 15 del mese successivo.

            In questo caso, nel campo “Data” della sezione “dati generali” è possibile indicare la data dell’ultima operazione eseguita nel mese.

Esempio:

Cessione di beni verso un cliente con emissione di 3 DDT, in data 5 settembre, 18 settembre, 28 settembre.

Sarà possibile generare e trasmettere la fattura differita riepilogativa di tutte le consegne entro il giorno 15 ottobre, indicando quale data fattura il 28 settembre (data dell’ultima operazione del mese nei confronti del cliente).

Non sembra comunque esservi alcun ostacolo all’emissione (sempre intesa come generazione e invio allo SDI) della fattura all’ultimo giorno del mese di riferimento (nell’esempio precedente: 30 settembre). Ciò consentirebbe di soddisfare le esigenze commerciali riguardanti i tempi di pagamento e al tempo stesso non modificherebbe la liquidazione IVA (nell’esempio precedente infatti l’operazione confluirebbe comunque nell’IVA del mese di settembre).

SANZIONI

Il 30 giugno prossimo scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura. Per il primo semestre del 2019 infatti:

  • Non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica;
  • Le sanzioni sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro la liquidazione periodica successiva.

Per i contribuenti mensili la riduzione sanzionatoria è estesa alle operazioni effettuate fino al 30 settembre 2019.

In altri termini i contribuenti avranno tempo fino al 16 novembre 2019, fruendo della riduzione delle sanzioni al 20%, per:

  1. emettere le fatture del secondo trimestre 2019 (aprile-giugno), se liquidano l’IVA trimestralmente;
  2. emettere le fatture del mese di settembre 2019, se liquidano l’IVA su base mensile.

Pertanto eventuali ritardi nella emissione delle fatture verranno colpiti da sanzioni piene:

  • a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio, per i contribuenti trimestrali;
  • a partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre, per i contribuenti mensili.

AUTOFATTURE E REVERSE CHARGE

La circolare in esame chiarisce alcuni aspetti applicativi in tema di autofatture ed inversione contabile.

Per le autofatture l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’emissione del documento in formato elettronico (con generazione ed invio allo SDI) è obbligatoria nei seguenti casi:

  • autoconsumo (beni o servizi “prelevati” dall’impresa per il consumo personale dell’imprenditore);
  • cessione gratuita di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa;
  • cessione gratuita di beni acquistati da terzi di valore maggiore a 50 euro, per i quali in sede di acquisto l’IVA è stata detratta.

Con riferimento alle operazioni in reverse charge interno, per tali intendendo i servizi in edilizia, il completamento degli edifici e le spese di pulizia dei medesimi (articolo 17, commi 5 e seguenti D.P.R. 633/1972), gli acquisti di rottami, cascami e bancali in legno (articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972), vengono confermate le indicazioni che vi abbiamo fornito lo scorso 6 febbraio.

L’Agenzia infatti suggerisce che il cessionario/committente può (non deve) inviare la fattura integrata allo SDI.

Ribadiamo quindi essere necessario e sufficiente gestire la contabilizzazione del reverse charge alla “vecchia maniera”, secondo i seguenti passaggi:

–    registrando la fattura elettronica di acquisto;

–    stampando il documento di acquisto cartaceo da integrare manualmente;

–    registrando l’integrazione secondo la procedura che propone il vostro gestionale;

–    conservando internamente, in modalità cartacea, il documento integrato.

Per garantire l’ordine progressivo dei documenti emessi, si suggerisce la creazione di appositi sezionali, da dedicare proprio alla registrazione delle suddette integrazioni.

Restiamo a Vostra disposizione per chiarimenti.