In materia di bonus edilizi segnaliamo una novità di rilievo in vigore dal 27 maggio 2022.
Per i lavori edili di importo superiore a 70 mila € per avere diritto ai bonus fiscali, occorre che nell’atto di affidamento sia indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.
Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse e nell’atto di affidamento dei lavori.
Tale indicazione è obbligatoria per poter ottenere il riconoscimento di:
- il superbonus 110% di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020;
- il bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all’articolo 119-ter del Dl 34/2020;
- il credito di imposta del 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del Dl 34/2020;
- gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche, se oggetto di cessione dei crediti
- la detrazione Irpef-Ires spettante per i lavori di rifacimento delle facciate di cui all’articolo 1 comma 219 della legge 160/2019;
- la detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, di cui all’articolo 16 comma 2 del Dl 63/2013;
- il bonus per gli interventi di rifacimento del verde di cui all’articolo 1 comma 12 della legge 205/2017 ai fini della detrazione in dichiarazione dei redditi.