NOVITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI – SECONDA PARTE

Art. 97 Rateizzazione versamenti sospesi

I versamenti con scadenza 16 marzo, 16 aprile e 18 maggio relativi:

– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali

– alla liquidazione dell’IVA

– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria

che erano stati sospesi dai precedenti decreti covid, possono essere eseguiti, senza alcuna maggiorazione, nel modo seguente:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020, oppure in quattro rate mensili, a partire dal 16.9.2020
  • il restante 50% può essere effettuato fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16.1.2021
Soggetti interessati Oggetto della proroga Proroga originaria Termine Decreto Rilancio Nuovo Termine
coloro che hanno avuto una diminuzione del fatturato su marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019 di almeno il 33%. O in ogni caso coloro che hanno intrapreso l’attività di impresa/professione dal 1.4.2019. Versamenti in scadenza il 16 aprile e il 18 maggio 30 giugno 2020 (unica soluzione o 5 rate) 16 settembre (unica soluzione o 4 rate) 50% il 16 settembre (unica soluzione o 4 rate)50% dal 16.1.2021 in massimo 24 rate mensili
soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza (imprese turistico-ricettive, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…) versamenti aventi scadenza nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020 (senza ulteriori condizioni) 31 maggio 2020 (unica soluzione o 5 rate) 16 settembre (unica soluzione o 4 rate) 50% il 16 settembre (unica soluzione o 4 rate)50% dal 16.1.2021 in massimo 24 rate mensili
società e associazioni sportive Versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020 30 giugno 2020 (unica soluzione o 5 rate) 16 settembre (unica soluzione o 4 rate) • 50% il 16 settembre (unica soluzione o 4 rate) • 50% dal 16.1.2021 in massimo 24 rate mensili
I soggetti con fatturato inferiore a 2milioni Versamenti in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020 31 maggio 2020 (unica soluzione o 5 rate) 16 settembre (unica soluzione o 4 rate) • 50% il 16 settembre (unica soluzione o 4 rate) • 50% dal 16.1.2021 in massimo 24 rate mensili

Art. 98 Proroga secondo acconto imposte sui redditi per i soggetti ISA

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa è posticipato al 30.04.2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Esempio:

fatturato gennaio-giugno 2019 euro 150.000

fatturato gennaio-giugno 2020 euro 95.000

diminuzione = euro 55.000 pari al 36.7%; la proroga è spettante

I destinatari del differimento sono tutti coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ancorché per legge non ne siano soggetti (ISA). Sono compresi anche i soci di società di persone che applicano gli ISA, i soggetti in regime forfetario, i minimi e coloro che presentano cause di esclusione o inapplicabilità.

Non rientrano invece nella proroga coloro che hanno ricavi/compensi pari o superiori a 5.164.569 euro.

Art. 99 Sospensione dei termini di riscossione

Il termine di sospensione del versamento di tutte le cartelle di pagamento è posticipato al 15.10.2020 (in precedenza erano sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31.8.2020). Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30.11.2020.

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Art. 110 Rivalutazione beni d’impresa

Viene introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa nel bilancio al 31.12.2020. La rivalutazione può:

  • avere rilevanza solo civilista e contabile
  • avere valenza anche fiscale, previo versamento di un’imposta sostitutiva del 3%

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene risultante dal bilancio al 31.12.2019, ad esclusione degli immobili merce.

L’imposta sostitutiva del 3% deve essere versata in massimo 3 rate annuali, la prima scadente il 30.06.2021.

E possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione, rendendolo distribuibile, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

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