Nuova procedura di comunicazioni delle dimissioni

Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” in materia a di lavoro, ha modificato le modalità per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Dal 12 marzo 2016 entrerà in vigore la nuova procedura telematica per le dimissioni, prevista dal D.Lgs 151/2015.

Da tale data non sarà più possibile accettare le dimissioni del personale con le modalità utilizzate sinora, il lavoratore dovrà segurire obbligatoriamente la nuova procedura, pena l’inefficacia del recesso.

Si illustra la nuova procedura, vi consigliamo di consegnare una informativa a tutto il personale (sulla destra trovate “scarica PDF” per avere l’informativa da dare ai clienti).

Fermo restando la normativa contrattuale in termini di preavviso, il dipendente che intende dimettersi dovrà utilizzare l’apposito modulo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il lavoratore potrà procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati.

Se procederà di persona dovrà:

  1. essere in possesso del PIN dispositivo dell’INPS;
  2. creare un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro.it;
  3. accedere tramite il portale www.lavoro.gov.it al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
  4. generare e compilare il modulo di dimissioni o di risoluzione consensuale;
  5. inviare il modulo via PEC al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

In alternativa il dipendente, potrà comunicare le dimissioni o la risoluzione consensuale tramite uno dei seguenti soggetti abilitati:

· patronati;

· organizzazioni sindacali;

· enti bilaterali;

· commissioni di certificazione.

Si informa inoltre che l’attuale normativa ha escluso i Consulenti del Lavoro dal poter essere soggetti abilitati a inviare le dimissioni.

Si potrà procedere alla revoca di dimissioni e risoluzione consensuale nei tempi e in base alla normativa vigente con le stesse modalità con cui le ha precedentemente comunicate.

Restano esclusi dalla suddetta normativa:

· i lavoratori domestici;

· le lavoratrici madri e i lavoratori padri (entro i primi 3 anni di età del bambino)

poiché devono convalidare le loro dimissioni direttamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.