Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:
• è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
• è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
• è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.
Il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per disdettare il canone.
Con provvedimento del 21 aprile 2016 è stato prorogato il termine per la presentazione di tale dichiarazione sostitutiva al 16 maggio 2016, a prescindere della modalità di invio della stessa (in forma cartacea o in via telematica).
Con plico-raccomandata (senza busta) o in via telematica entro il 16 maggio 2016
Nel caso in cui l’esenzione non venga richiesta entro il 16 maggio p.v. sarà comunque possibile presentare tale domanda anche successivamente a tale data. La presentazione “tardiva” non è sanzionata ed avrà valenza per il semestre successivo alla data di presentazione.
Nuove valenze:
Tipologia di invio | Periodo di invio | Valenza |
Con plico-raccomandata | dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 | semestre luglio-dicembre 2016 |
In via telematica | Dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 | semestre luglio-dicembre 2016 |
Qualunque forma di invio | dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 | intero canone dovuto per l’anno 2017 |
Nel corso di queste settimane sono state fornite alcune risposte esemplificative delle casistiche più comuni che di qui seguito riportiamo:
• se diversi componenti di una stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse, resta comunque fermo che il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, pertanto sarà sufficiente comunicare al SAT (Sportello Abbonamenti Televisori) su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva.
• se in una famiglia la moglie ha sempre pagato l’abbonamento TV mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata al marito, il canone è comunque dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito. La voltura sulla fornitura elettrica verrà effettuata automaticamente dallo sportello SAT e non dovrà essere effettuata nessuna comunicazione.
• se il contribuente è ricoverato in una casa di riposo, ma nella propria abitazione detiene un apparecchio tv, è tenuto comunque al pagamento del canone.
• se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura di fornitura dell’energia elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio.
• se il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle entrate.
Il Canone RAI, o canone tv, è un’imposta a tutti gli effetti il cui obbligo al pagamento sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Pertanto, la destinazione dell’apparecchio televisivo ad un uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video-games) non escludendo l’adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, mantiene l’obbligo di corrispondere il pagamento del canone tv.
La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo non esonera dal pagamento del canone tv.
L’affittuario di un appartamento ammobiliato, in cui e’ presente un apparecchio televisivo, è comunque obbligato al versamento dell’imposta, in quanto detentore dell’apparecchio.
In caso di possesso di una seconda casa non si deve pagare un altro canone tv, perché questo è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
La residenza all’estero, in caso di possesso di apparecchio televisivo in Italia, non esonera dal pagamento del canone RAI.
Qualche notizia in più:
L’importo del canone RAI sarà pari a Euro 100,00 annuali suddivise in 10 rate mensili. Il primo addebito, che avverrà nella fattura di fornitura di energia elettrica ricevuta dopo il 1 luglio 2016, sarà comprensivo di tutte le rate scadute fino a tale data.
Dal 2016 non è più consentita la richiesta di esonero dal pagamento del canone RAI attraverso il suggellamento dell’apparecchio televisivo.
E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it
Per l’invio con plico raccomandato senza busta, il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio di Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva annuale entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica ha effetto secondo quanto indicato sopra per simili casistiche. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze elettriche attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.