NUOVI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

Il giorno 6 aprile 2014 entrerà in vigore l’Art. 2 Dlgs n. 39/2014 (GU n. 22/14) recante”Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro”.

In esito all’entrata in vigore di tale norma,  nel predetto decreto dopo l’articolo 25 è stato inserito il seguente:

«Art. 25-bis – Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore  di lavoro

1.  Il  certificato  penale  del  casellario  giudiziale   di   cui all’articolo 25  deve  essere  richiesto  dal  soggetto  che  intenda impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attività professionali  o  attività  volontarie  organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con  minori,  al  fine  di  verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.»