Il giorno 6 aprile 2014 entrerà in vigore l’Art. 2 Dlgs n. 39/2014 (GU n. 22/14) recante”Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro”.
In esito all’entrata in vigore di tale norma, nel predetto decreto dopo l’articolo 25 è stato inserito il seguente:
«Art. 25-bis – Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.»