OLTRE I VOUCHER – IL LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

Aboliti i voucher, e in attesa che il legislatore stabilisca una alternativa, si ritiene importante riepilogare la normativa che disciplina il lavoro intermittente o/a chiamata, che potrebbe essere utilizzato in caso di lavori occasionali.

Si tratta di una tipologia contrattuale, disciplinata dal D.Lgs. 81/2015, che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza.

Sono spesso assunti con questa formula i lavoratori dello spettacolo, gli addetti al centralino, i guardiani, receptionist, camerieri e lavoratori del settore turismo.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, in base a presupposti oggettivi o soggettivi:

Oggettivi:

1)       se il CCNL  prevede espressamente l’utilizzo del contratto intermittente – Esempio nel CCNL per attività durante i fine settimana;

2)       in mancanza di previsione contrattuale ma per attività considerate discontinue previste dal R.D. 2657/1923 – esempio per personale di cucina da utilizzare sempre senza limiti temporali.

Soggettivi:

con soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni (Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno).

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Il contratto a chiamata può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato; è necessaria la comunicazione telematica al Centro Impiego per avviare il rapporto di lavoro e prima dell’inizio dello svolgimento di ciascuna prestazione lavorativa svolta si dovrà notificare, con le modalità previste, l’inizio e la fine della stessa.

Ai fini retributivi, il dipendente sarà retribuito solo per le ore di effettivo lavoro che saranno inserite, come per gli altri lavoratori nel libro unico. La paga oraria sarà quella prevista dal CCNL maggiorata dell’incidenza delle retribuzioni differite (13ima-14ima-ferie), il costo sarà quindi proporzionale alle prestazioni effettivamente svolte.

Nel caso in cui si voglia prevedere l’obbligo di disponibilità, sarà prevista anche un’indennità di disponibilità da erogare anche quando il lavoratore non lavora.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.