OPERAZIONI CON SAN MARINO E FATTURA ELETTRONICA

Da oggi i soggetti passivi IVA italiani possono utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di San Marino.

Detta facoltà riguarda tanto le cessioni di beni quanto le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori sanmarinesi, rimanendo valida la modalità cartacea.

Tuttavia per le sole cessioni di beni la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022.

Per l’invio delle e-fatture occorre utilizzare il codice destinatario 2R4GTO8, sarà poi l’Ufficio tributario di San Marino a dialogare con lo SdI dell’Agenzia delle Entrate.

Lo SdI trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche per le prestazioni di servizi è lo Sdi a trasmettere il flusso xml all’Ufficio Tributario sanmarinese per il successivo inoltro al committente.

Il passaggio alla e-fattura dovrebbe consentire di superare l’obbligo di presentazione dell’esterometro.

Inoltre dovrebbe decadere anche l’obbligo di presentazione dell’Intra vendite parte fiscale.

L’utilizzo del condizionale è d’obbligo in quanto sul punto manca ancora un chiarimento ufficiale che renda l’esonero definitivo.

Quanto alle cessioni di beni verso l’Italia, le relative fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo SdI, che le recapita al cessionario nazionale.

Sono possibili due casi

  1. La fattura di cessione sanmarinese riporta l’iva: l’imposta è versata dal cedente all’ufficio tributario di San Marino che, entro quindici giorni la trasferisce all’Agenzia delle Entrate trasmettendo l’elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti. L’Amministrazione finanziaria italiana verifica, nei successivi quindici giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all’ufficio sanmarinese l’eventuale integrazione o restituendo le somme eccedenti. Da ultimo l’Ade comunica l’esito positivo al cessionario italiano che potrà detrarsi l’Iva
  2. La fattura di cessione sanmarinese non riporta l’iva: il cessionario nazionale è tenuto ad assolvere l’IVA mediante il meccanismo del reverse charge.

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