TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA
Per i periodi di paga compresi tra il 1.3.2015 e il 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono chiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR.
L’opzione deve essere espressamente manifestata dal lavoratore ed è irrevocabile fino al termine del periodo di sperimentazione, vale a dire fino al 30.6.2018.
Casi di esclusione
Non possono esercitare l’opzione i lavoratori che svolgono la propria attività alle dipendenze di:
• datori di lavoro domestico;
• datori di lavoro appartenenti al settore agricolo;
• aziende sottoposte a procedure concorsuali;
• aziende dichiarate in crisi.
Trattamento fiscale e contributivo
La quota maturanda di TFR erogata direttamente in busta paga:
• si considera parte integrativa della retribuzione;
• è assoggettata a tassazione ordinaria (e quindi non a tassazione separata);
• non è imponibile ai fini contributivi.
Finanziamenti per le imprese
I datori di lavoro che non intendono erogare immediatamente le quote di TFR con proprie risorse possono accedere a uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia prestata dal Fondo di garanzia e dallo Stato.
Occorre, a tal fine, richiedere tempestivamente all’INPS un’apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Ottenuta la certificazione, il datore di lavoro potrà presentare l’apposita richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari aderenti a un apposito accordo-quadro che dovrà essere stipulato tra il Ministero del Lavoro e l’ABI.
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
I datori di lavoro privati possono fruire di uno sgravio contributivo triennale per le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015. Rientrano tra le assunzioni agevolabili anche quelle con contratto “a tutele crescenti” (una volta che sarà entrato in vigore il relativo decreto attuativo) e si ritengono compresi i contratti a tempo parziale. Sono, invece, espressamente esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:
• che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
• per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
• che risultino aver avuto in essere un contratto a tempo indeterminato con l’azienda che procede all’assunzione ovvero con società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014.
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (resta, invece, invariata la contribuzione a carico del lavoratore):
• per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro su base annua;
• con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
• ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.
SOPPRESSIONE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI
Con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dall’1.1.2015, vengono soppressi gli sgravi contributivi triennali in precedenza riconosciuti ai datori di lavoro (comprese le società cooperative) per le assunzioni:
• a tempo indeterminato, anche part time (con estensione anche alle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nonché alle ipotesi di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione);
• di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 24 mesi, con attestazione dello stato di disoccupazione o sospensione mediante autocertificazione resa al Centro per l’impiego, recante la dichiarazione del lavoratore di immediata disponibilità al lavoro;
• non dirette a sostituire – mediante attribuzione della medesima quali¬fica e di mansioni sostanzialmente analoghe – lavoratori dipendenti dal¬le stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, con violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di questi ultimi.
Si ricorda che l’agevolazione consisteva, in generale, nella riduzione dei con-tributi previdenziali, assistenziali e assicurativi (compresi, quindi, i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro nella misura del 50% (ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore). Per le assunzioni effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno o da imprese artigiane (ovunque ubicate), l’agevolazione consisteva nell’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi (ferma restando, anche in tal caso, la contribuzione a carico del lavoratore).
FINANZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Viene istituito un apposito Fondo, con dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, destinato agli oneri diretti e indiretti derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma:
• degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga;
• dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;
• per il riordino dei rapporti di lavoro;
• dell’attività ispettiva;
• della disciplina di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Le risorse serviranno anche per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.
TAGLIO DEI COSTI A CARICO INPS PER LE CURE TERMALI
Dall’1.1.2016, non saranno più a carico dell’INPS le prestazioni economiche accessorie relative alle cure termali, vale a dire le spese relative al soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati.
Rimane a carico del Servizio sanitario nazionale il costo diretto delle cure, mentre sono a carico dell’interessato i costi del ticket, nella misura prevista dalla legge, e le spese di viaggio.
DATA UNICA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali, a decorrere dall’1.1.2015 l’INPS provvederà ad effettuare, il giorno 10 di ciascun mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile), ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, il pagamento:
• di trattamenti pensionistici;
• degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili;
• delle rendite vitalizie dell’INAIL.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI
Nell’ambito del settore di autotrasporto di merci per conto di terzi, si prevede l’obbligo, in capo al committente, di verificare, preliminarmente alla stipula del contratto, la regolarità degli adempimenti retributivi, previdenziali ed assicurati¬vi del vettore a cui è affidato il trasporto di merci.
Modalità di verifica
La verifica sulla regolarità del vettore deve essere effettuata:
• mediante un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore ai tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, fino alla data di adozione (entro 6 mesi dall’1.1.2015) della delibera del presidente del Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
• a decorrere dall’adozione della suddetta delibera, mediante accesso ad un’apposita sezione del portale Internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto.
Responsabilità solidale del committente per l’omessa verifica
Nell’ipotesi in cui ometta di effettuare la suddetta verifica, il committente:
• è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno dei sub-vettori, fino ad un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto;
• è escluso da qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;
• se ha eseguito il pagamento, può esercitare azione di regresso, secondo le regole ordinarie, nei confronti del vettore e di ciascuno degli eventuali sub-vettori;
• in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto eseguito per suo conto.
GESTIONE SEPARATA INPS 2015: L’IMPORTO DEI CONTRIBUTI
Dopo l’aumento arrivato lo scorso primo gennaio, i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS dovranno affrontare l’ennesimo rincaro dell’aliquota contributiva. A partire dal 2015 infatti le aliquote saliranno al 30,72% e al 23,5%.
Nello specifico, dal 1°gennaio le aliquote saranno così suddivise:
• Aliquota contributiva al 30,72%: i lavoratori autonomi professionisti senza cassa, collaboratori a progetto co.co.pro. o collaboratori coordinati e continuativi co.co.co., associati in partecipazione, ecc.
• Aliquota contributiva al 23,50%: per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza oppure pensionati.