PROROGA SECONDO ACCONTO DITTE INDIVIDUALI

Per una limitata categoria di soggetti è stato prorogato al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.

 

A chi si applica

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2022, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

 

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023.

 

Quali imposte sono prorogate

Rientrano nella proroga tutte le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ad esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.

 

Il versamento può effettuarsi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.1.2024
  • in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024). In questo caso sulle rate successive alla prima è dovuto un interesse dello 0,33% mensile.