Il decreto legge “Ristori-quater” (DL 157/2020), prevede anche il rinvio di alcuni versamenti di imposte e contributi del mese di dicembre.
Possono beneficiare del rinvio del pagamento i seguenti soggetti (imprese e professionisti):
– ovunque localizzati, se nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
– ovunque localizzati e senza dimostrare la diminuzione del fatturato, se hanno aperto l’attività successivamente al 30 novembre 2019;
– ovunque localizzati, e senza dimostrare la diminuzione del fatturato, se rientrano tra le attività sospese dall’art.1 del DPCM 3 novembre 2020 (ad esempio palestre, piscine, teatri, cinema, discoteche, sale giochi e scommesse);
– che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno sede o domicilio nelle “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
– che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (Ristori bis) e, in aggiunta, il commercio al dettaglio di calzature (Ristori ter), oppure che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio o sede nelle “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
Alla data del 26 novembre 2020, erano individuate come:
– “zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
– “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria,
Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.
Quali tributi vengono rinviati
– i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali
e comunali IRPEF, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
INPS, in scadenza il 16 dicembre 2020;
– i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza
il 16 dicembre 2020;
– l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27
dicembre è festivo).
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
– mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.