ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: TERZA EDIZIONE

In attesa che il D.L. 119/2018 inizi l’iter parlamentare per giungere alla conversione in legge, è opportuno informarvi delle novità entrate in vigore dal 24 ottobre scorso.
Come per le due rottamazioni precedenti, anche la nuova edizione riguarda i soli carichi affidati all’agente della riscossione e consente di ridurre gli importi delle proprie cartelle, eliminando sanzioni ed interessi di mora.
Oggetto della rottamazione
Sono rottamabili i carichi trasmessi all’ Agenzia entrate-riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017.
Come per le precedenti versioni, è possibile optare per il pagamento in forma rateale delle somme dovute. Tuttavia la dilazione concessa è più ampia, in quanto è possibile rateizzare il proprio debito in 10 rate spalmate su 5 anni (scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019).
La definizione comporterà la cancellazione delle sanzioni, dell’aggio sulle stesse, degli interessi di mora e di dilazione. Non potranno inoltre essere avviate procedure esecutive, mentre quelle già avviate verranno sospese.
Chi può accedere
Possono accedere tutti coloro che possiedono cartelle recanti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 inclusi.
Sono compresi coloro che avevano aderito alle precedenti edizioni e che, per svariati motivi, non avevano potuto far fronte regolarmente alle scadenze di pagamento. Nel dettaglio:
• chi aveva partecipato alla “prima rottamazione” ed è decaduto per non aver versato integralmente e nei tempi previsti le rate prescelte;
• chi aveva partecipato alla “rottamazione bis” e entro il 7 dicembre 2018 si mette in regola, pagando l’importo delle rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre, non dovrà presentare alcuna istanza di adesione, in quanto sarà automaticamente ammesso alla “rottamazione ter”. Diversamente chi non provvede a regolarizzarsi entro il 7 dicembre perderà ogni possibilità di accedere alla nuova rottamazione.
Termini
Per procedere alla definizione agevolata il contribuente deve presentare la domanda all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.
Successivamente, entro il 30 giugno 2019, l’Agente della riscossione comunicherà a chi ha presentato l’istanza di accesso l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse e i bollettini di pagamento.
Entro il 31 luglio 2019 si dovrà procedere al pagamento dell’unica soluzione o della prima rata.
Si fa infine presente che indipendentemente dal pagamento della prima (o dell’unica) rata, per i debiti rottamati non sarà più possibile richiedere una nuova rateizzazione.

Lo Studio è a disposizione per valutare la possibilità e la convenienza di accesso alla nuova definizione agevolata.