Come anticipato in occasione delle circolari informative sulle novità della legge di bilancio 2023, è stata prevista una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.
Violazioni regolarizzabili
Le irregolarità passibili di sanatoria sono le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento delle stesse commesse fino al 31.10.2022.
Costituiscono violazioni formali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- L’invio tardivo di fatture elettroniche senza effetti sulla correttezza della liquidazione IVA;
- Errori nelle liquidazioni periodiche non incidenti sul versamento dell’IVA dovuta;
- Errori nei modelli Intrastat.
Come aderire alla sanatoria
Ai fini della definizione, è necessario versare 200 euro per ogni annualità che si intende regolarizzare.
In altre parole non rileva il numero di violazioni commesse, ma l’anno che si intende regolarizzare.
Ad esempio: se si volessero sanare tutte le annualità accertabili (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) occorrerebbe versare 1.000 euro.
E’ necessario inoltre rimuovere l’irregolarità entro il 31.03.2024.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente, “per giustificato motivo”, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, questa produce comunque effetto se la rimozione avviene entro un congruo termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
In assenza di una definizione ufficiale di “giustificato motivo” auspicata ma disattesa, si consiglia comunque di rimuovere le irregolarità già conosciute.
Per gli errori di cui invece non si ha conoscenza, la valutazione non può che essere preventiva, aderendo alla sanatoria al fine di mettersi al riparo da potenziali contestazioni di misura notevolmente maggiore.
Versamento
Il pagamento deve avvenire alternativamente:
- in unica soluzione entro il 31.3.2023;
- in due rate di pari importo, rispettivamente scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
Il codice tributo da utilizzare è il TF44, va esposto nella sezione Erario, nel campo “rateazione” occorre indicare la rata che si sta versando (0101 nel caso di rata unica, 0102 nel caso di prima rata) e nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferiscono le violazioni da sanare. Si riporta di seguito un esempio di compilazione.
Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti.