Il D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) regolamenta gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Testo Unico si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Il datore di lavoro ha l’obbligo di attivarsi e di adempiere agli obblighi previsti.
Le disposizioni interessano:
1. dipendenti
2. associati in partecipazione
3. tirocinanti
4. lavoratori distaccati
5. somministrati
6. collaboratori coordinati e continuativi e a progetto
7. i soci lavoratori di società, anche di fatto, che prestano attività nell’attività
8. collaboratori di impresa familiare
Ne rimane escluso solo il titolare di impresa individuale senza collaboratori
Si riepilogano gli adempimenti che devono essere attuati da tutte le imprese:
Interventi obbligatori per Aziende con Dipendenti:
– Nomina Medico Competente
– Sorveglianza Sanitaria ed ExtraSanitaria – visite mediche in base all’attività dell’impresa
– Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
– Valutazione dei rischi in base all’attività e redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
– Formazione Obbligatoria
Interventi obbligatori per Aziende con solo Soci:
– Nomina Medico Competente
– Sorveglianza Sanitaria ed ExtraSanitaria – visite mediche in base all’attività dell’impresa
– Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
– Valutazione dei rischi in base all’attività e redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
– Formazione Obbligatoria
Interventi obbligatori per Aziende a conduzione familiare:
– Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
– Valutazione dei rischi in base all’attività e redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
– Formazione Obbligatoria
– Per quanto concerne la Sorveglianza Sanitaria è prevista la non obbligatorietà: le visite mediche non sono obbligatorie ma facoltative. I componenti di un’azienda familiare, infatti, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, il che significa che possono decidere o meno di essere sottoposti a tale adempimento. La volontà di astensione dalla sorveglianza sanitaria, però, deve essere espressa dai lavoratori in un documento da esibire in caso di visita ispettiva.
Si ricorda inoltre che essere in regola con gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, oltre a evitare sanzioni in caso di verifiche ispettive che in taluni casi sono anche di natura penale, permette alle imprese anche di beneficiare di sconti sui tassi I.N.A.I.L. e di partecipare ai bandi di finanziamento emanati dagli Enti pubblici.
CST ha individuato il Centro Marconi Due come partner a cui rivolgersi per effettuare la valutazione degli adempimenti obbligatori in base alla propria situazione aziendale.
Il Centro Marconi Due è un centro specializzato in medicina e sicurezza del lavoro, attivo in tutta Italia con medici referenti in tutto il territorio nazionale.
I servizi offerti sono:
– la Sorveglianza Sanitaria ed Extra Sanitaria (Visite Mediche Pre-assuntive e Periodiche, DVR, sopralluoghi in Azienda, consulenze periodiche da parte del Medico Competente, protocolli sanitari e riunione annuale).
– la Formazione Obbligatoria relativa al Primo Soccorso, Antincendio, Valutazione Stress Lavoro Correlato ed Accordo Stato Regioni
– Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP – DVR)
Scarica qui le brochure di presentazione del Centro Marconi Due con tutti i servizi offerti, si invitano tutti
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