Il prossimo 3 novembre 2014 saranno operative, dopo un lunga proroga, nuove regole riguardanti specifiche situazioni di utilizzo di veicoli aziendali.
A ricordarlo ha pensato il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con propria circolare n.15513/14.
La nuova normativa, che modifica il Codice della Strada, prevede in linea generale che un uso temporaneo di un mezzo aziendale da parte di una terza persona non intestataria, che si prolunghi per più di 30 giorni, vada specificamente comunicato ai fini della variazione sulla carta di circolazione e dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei Veicoli.
La novità per le aziende
Per quanto riguarda i veicoli aziendali utilizzati da un terzo soggetto (per esempio dipendente o amministratore) per un periodo superiore ai 30 giorni è obbligatorio da parte dell’azienda, su delega dell’utilizzatore (Allegati A1 e A2), presentare istanza per l’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (Allegati B1 e B2).
Alla comunicazione dovranno essere allegati il bollettino di versamento di € 16,00, su c.c.p. n.4028, per imposta di bollo (unico anche in caso di più veicoli) e il bollettino di € 9,00, su c.c.p. n.9001, per diritti di motorizzazione (uno per ciascun eventuale veicolo -nel caso di una pluralità di veicoli aziendali è ammessa la presentazione di un’unica istanza con il versamento di una sola imposta di bollo e tanti diritti di motorizzazione quanti sono i veicoli interessati).
Per i nuovi contratti di concessione in uso dei mezzi aziendali stipulati dal 3 novembre 2014 si dovrà procedere all’annotazione, mentre rimane facoltativa l’annotazione di tutti i casi relativi a contratti stipulati precedentemente.
Per concessione d’uso si intende il comodato, la locazione senza conducente e la custodia giudiziale.
La comunicazione sarà effettuata, dall’azienda comodante o locatrice, e a fronte di essa sarà rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione sul già citato Registro; non pare obbligatorio conservare l’attestazione a bordo del mezzo anche se è consigliabile.
Si rammenta infine che la violazione degli obblighi in esame è punita con una sanzione di € 705,00 e il ritiro della carta di circolazione.