TFR e previdenza complementare 2026: tutte le novità per lavoratori e datori di lavoro

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore importanti novità in materia di TFR e previdenza complementare, con effetti concreti sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro.

Le modifiche introducono nuove regole sull’adesione ai fondi pensione, sulla gestione del TFR, sulla contribuzione datoriale e sugli adempimenti a carico delle aziende.

Di seguito un riepilogo operativo delle principali novità.

Cosa cambia per i lavoratori

Adesione automatica ai fondi di previdenza complementare

I lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i domestici, sono iscritti d’ufficio al fondo previsto dal CCNL applicato.

Se sono previsti più fondi, prevale quello con il maggior numero di adesioni; in mancanza di accordi, si applica il fondo Cometa.

Il lavoratore dispone di 60 giorni per rinunciare.

L’adesione comprende:

  • conferimento del TFR;
  • contribuzione minima del lavoratore;
  • contribuzione minima del datore di lavoro.

Non è invece dovuta la contribuzione del lavoratore se la RAL è inferiore all’assegno sociale.

Prima della riforma: operava il silenzio-assenso entro sei mesi dall’assunzione con conferimento del solo TFR.

Aumenta la deducibilità dei contributi

Dal 1° gennaio 2026 il limite dei contributi fiscalmente deducibili aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui.

Il limite comprende:

  • quota del lavoratore;
  • quota del datore di lavoro.

Resta escluso il TFR.

Maggiore flessibilità nelle prestazioni

Rimane la possibilità di liquidare in capitale fino al 50% del montante.

Oltre alla rendita vitalizia vengono introdotte tre modalità alternative:

  • rendita a durata definita;
  • prelievi liberi;
  • erogazione frazionata per almeno cinque anni.

La fiscalità prevista è:

  • rendita definita e prelievi liberi: dal 15% al 9%;
  • erogazione frazionata: dal 20% al 15%.

Portabilità del contributo datoriale

Resta fermo il requisito biennale.

Il lavoratore può trasferire la propria posizione verso qualsiasi fondo pensione, aperto o PIP, mantenendo il contributo datoriale previsto dal CCNL.

La decorrenza operativa è fissata al 31 ottobre 2026.

Prima della modifica normativa il lavoratore che lasciava il fondo negoziale perdeva il contributo del datore di lavoro.

Strategia di investimento “Life Cycle”

Gli importi conferiti tramite adesione tacita non saranno più destinati automaticamente ai comparti garantiti.

Le risorse seguiranno una strategia Life Cycle, con:

  • maggiore esposizione azionaria per i lavoratori più giovani;
  • progressiva riduzione del rischio in prossimità della pensione.

Stop al cumulo per la pensione anticipata

Viene eliminata la possibilità di utilizzare il montante della previdenza complementare per accedere alla pensione anticipata.

La previdenza complementare mantiene quindi esclusivamente la propria funzione integrativa.

Cosa cambia per i datori di lavoro

Informativa obbligatoria all’assunzione

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro dovrà fornire un’informativa completa riguardante:

  • accordi collettivi applicabili;
  • funzionamento dell’adesione automatica;
  • fondo destinatario;
  • opzioni disponibili;
  • tempistiche previste.

Riferimenti:

  • art. 1, commi 201-205, L. 199/2025;
  • FAQ Ministero del Lavoro del 17 giugno 2026.

Restano attese le istruzioni COVIP e il nuovo Modulo TFR2.

Conservazione della scelta sul TFR

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione del lavoratore relativa alla destinazione del TFR e rilasciarne copia.

Fino all’adozione del nuovo Modulo TFR2 la scelta può essere effettuata anche mediante dichiarazione scritta controfirmata.

Comunicazione e versamenti

In assenza di rinuncia entro 60 giorni, il datore di lavoro deve:

  • comunicare l’adesione al fondo pensione;
  • avviare i versamenti dal mese successivo;
  • versare anche il maturato dalla data di assunzione.

Verifica della posizione previdenziale

Per i lavoratori che cambiano impiego è necessario verificare la posizione previdenziale già esistente e raccogliere una dichiarazione entro 60 giorni.

Riferimento:
art. 8, comma 9-bis, D.Lgs. 252/2005.

Contribuzione obbligatoria

L’adesione automatica comporta anche il versamento della contribuzione minima datoriale prevista dal CCNL.

Resta l’eccezione per i lavoratori con RAL inferiore all’assegno sociale, che non devono versare la contribuzione aggiuntiva.

Gestione della strategia Life Cycle

La gestione resta in capo alla forma pensionistica.

Il datore di lavoro dovrà però informare il lavoratore della nuova modalità di investimento prevista.

Le tutele previste

Restano protette:

  • prestazione pensionistica;
  • RITA;
  • anticipazioni per spese sanitarie.

Non rientrano invece nella tutela:

  • anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa;
  • anticipazioni per esigenze personali;
  • riscatti totali o parziali.

Lavoratori che cambiano datore di lavoro

Chi aveva già aderito a un fondo pensione

L’adesione automatica continua a operare salvo diversa scelta del lavoratore.

La destinazione del TFR alla previdenza complementare è irreversibile e prosegue normalmente verso il fondo già esistente.

Chi non aveva mai aderito

Se il TFR era mantenuto in azienda, l’adesione automatica non opera.

Il TFR resta presso l’azienda o al Fondo Tesoreria INPS.

La scelta rimane sempre modificabile in futuro.

Rapporti di lavoro brevi

Per rapporti stagionali, intermittenti e a termine non sono previste deroghe specifiche.

L’adesione automatica opera soltanto se il rapporto di lavoro consente il decorso dei 60 giorni.

Molti fondi di categoria richiedono inoltre almeno tre mesi di attività nell’anno.

Operai agricoli a tempo determinato

Gli OTD agricoli non sono esclusi dalla normativa, ma presentano caratteristiche particolari legate alla discontinuità del rapporto di lavoro.

Gli occasionali e alcune tipologie di lavoro stagionale restano esclusi dal computo ai fini del Fondo Tesoreria.