BONUS NATALE 2024

A seguito dell’introduzione del Bonus Natale dall’articolo 2-bis della Legge n. 143/2024 (Decreto Omnibus), i lavoratori subordinati che rispettano i requisiti economici e familiari definiti dalla legge possono richiedere un’indennità di 100,00 euro non soggetta a tassazione.

 

Requisiti per ottenere l’indennità:

 

  1. Reddito complessivo 2024 inferiore a 28.000,00 euro.
  2. Avere il coniuge a carico (o l’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso) e almeno un figlio a carico, oppure essere un genitore unico con figlio a carico. (*)
  3. Imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione fiscale ex art. 13 del TUIR.

 

Modalità di richiesta:

Il Bonus non è erogato automaticamente, il dipendente che pensa di averne diritto deve richiederlo presentando un’autocertificazione al datore di lavoro. Chi ha lavorato presso più datori nel 2024 deve fare richiesta all’ultimo datore di lavoro, allegando le certificazioni uniche dei rapporti precedenti. L’importo va infatti riproporzionato in base ai periodi di lavoro.

 

Erogazione:

Il Bonus verrà erogato, se richiesto al datore di lavoro,  insieme alla tredicesima mensilità e, nel caso di erogazione non spettante (per esempio per superamento del limite del reddito, perdita requisito del carico fiscale del coniuge o del figlio), sarà recuperato in sede di conguaglio fiscale.

 

Il sostituto d’imposta riconosce il bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore e compensa il credito maturato nel Mod. F24 con il codice tributo che verrà istituito dall’Agenzia delle Entrate;  a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.

 

Il bonus è, comunque, rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore

dipendente.

 

In alternativa il dipendente può determinare o rideterminare il bonus, in sede dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, qualora:

 

  • pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (è il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici);
  • non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, a fronte della mancata presentazione della richiesta in tal senso), lo stesso potrà beneficiare del bonus.
  • Sempre in sede di dichiarazione, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del bonus Natale).

 

(*) Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito

complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000,00 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

Per scaricare il pdf clicca qui