Legge di bilancio 2026 – 2 parte

Legge di bilancio 2026 (seconda parte)

 

Continuiamo a commentare le principali novità fiscali e previdenziali della L.  199 del 30/12/2025.

 

Iper ammortamenti per investimenti 4.0 e 5.0

 

Dal 2026 gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi con tecnologia 4.0 o 5.0 abbandonano il meccanismo del credito d’imposta e si ritorna alla maggiorazione degli ammortamenti, semplificando il sistema di incentivazione.

 

Procedura per l’accesso ai benefici:

 

l’impresa deve inviare tre comunicazioni telematiche al GSE (Gestore servizi ambientali):

 

  • Comunicazione preventiva prima dell’avvio dell’investimento
  • Comunicazione di conferma dell’avvenuto investimento
  • Comunicazione di completamento dell’investimento

 

L’agevolazione spetta soltanto alle imprese, non ai liberi professionisti. L’impresa deve aver assolto pienamente gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori.

 

Oltre ai professionisti non possono accedere ai benefici degli iper-ammortamenti i soggetti in regime forfettario, le imprese agricole, le imprese in stato di crisi o in liquidazione.

 

Sono agevolati gli investimenti effettuati dal 1/1/2026 al 30 settembre 2028. Gli investimenti possono essere effettuati tramite acquisto diretto, oppure tramite leasing, contratto di appalto o realizzazione in economia.

 

Come per i precedenti investimenti 4.0 e 5.0 è necessaria l’interconnessione ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura, oppure essere beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

 

Sono esclusi dall’agevolazione i beni merce, i fabbricati, gli automezzi. Nuovi elenchi (allegati IV e V della Legge di Bilancio) descrivono le caratteristiche dei beni attratti dall’agevolazione.

 

In cosa consiste l’agevolazione

 

Maggiorazione dell’ammortamento fiscale del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro. La maggiorazione scende al 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, e al 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

L’agevolazione spetta ai fini Ires/Irpef e non ai fini Irap.

 

Esempio:

 

Una SRL effettua nel 2026 un investimento di bene materiale 4.0 dal valore di 100.000 euro

Sarà possibile ammortizzare fiscalmente il bene su di un valore di 280.000 euro (100.000 + 180%), con un maggior risparmio finale di imposta (al termine del periodo di ammortamento del bene), pari a: (180.000 x 24% aliquota Ires) = 43.200 euro (43,2% del valore dell’investimento).

 

Per le ditte individuali e società di persone il risparmio di imposta sarà legato agli scaglioni Irpef del contribuente.

 

Se durante il periodo di ammortamento del bene, lo stesso viene ceduto a terzi o delocalizzato al di fuori dello Stato, la maggiorazione terminerà nell’anno dell’evento, ma senza dover restituire le maggiori quote dedotte fino ad allora.

 

 

Estromissione ed assegnazione agevolata di beni ai soci o all’imprenditore individuale

 

La legge di Bilancio ripropone la possibilità di estromettere dal bilancio beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, a fronte di un pagamento di imposte dirette e indirette con aliquote agevolate.

 

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione o beni mobili registrati o, in alternativa, trasformarsi in società semplici.

 

Le ditte individuali possono estromettere dal bilancio i beni immobili strumentali.

Le agevolazioni consistono in un pagamento in misura ridotta delle imposte sulle eventuali plusvalenze e delle imposte di registro e ipocatastali.

 

Il termine ultimo per gli atti di assegnazione o cessione agevolata o di trasformazione è previsto al 30/9/2026, mentre l’opzione per estromettere l’immobile dell’imprenditore individuale è fissata al 31/5/2026.

 

Plusvalenze non più rateizzabili

 

Per le cessioni di beni strumentali o di partecipazioni non in regime Pex avvenute dal 2026 non è più prevista la possibilità di rateizzare l’eventuale plusvalenza conseguita in 5 periodi d’imposta (per le cessioni avvenute fino a tutto il 2025 era possibile se il bene ceduto era posseduto da almeno tre anni).

 

 

Modifica al regime di tassazione dei dividendi

 

La possibilità di tassare solo parzialmente i dividendi percepiti in regime di impresa si applica soltanto, dal 2026, per i dividendi distribuiti da società dove si detiene in alternativa:

 

  • Almeno Il 5% delle quote in termini di partecipazione al capitale;
  • In alternativa che la partecipazione abbia un valore fiscale di almeno 500.000 euro.

 

In caso contrario la tassazione avviene in misura piena.

La stessa regola si applica alle plusvalenze da cessione di partecipazione.

 

Esempio:

 

Una SRL detiene una partecipazione del 4% in altra società. La partecipazione ha un costo fiscale di 100.000 euro.

 

Nel 2025 ha percepito dividendi per 10.000 euro, nel 2026, in base ad una nuova distribuzione di utili, percepisce ulteriori dividendi per 10.000 euro.

 

Nel 2025, in base alla norma precedente, tasserà soltanto il 5% del dividendo percepito e quindi: (10.000 x 5% = 500 euro x 24% di Ires = 120 euro di imposta dovuta)

Nel 2026 pagherà l’imposta sul dividendo pieno (10.000 x 24% = 2.400 euro)

 

Affrancamento riserve

 

Riaperti i termini per affrancare le riserve in sospensione di imposta presenti in bilancio, con una imposta sostituiva al 10%.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

 

Aumentata, dal 2026, l’aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni, che sale dal 18% al 21%.

Resta invariata l’aliquota del 18% per la rivalutazione di terreni e aree edificabili.